Dalla Redazione Investor, servicer e debt buyer

La Direttiva Npl e le ricadute applicative sui credit servicer. Alcune riflessioni di Adiutrice Barretta, Chief Operating Officer e Co-Founder IPI Finance

Entro il prossimo 29 dicembre gli Stati Membri Ue dovranno adeguarsi alla Direttiva  2021/2167 che detta regole finalizzate allo sviluppo del mercato secondario dei NPL di origine e/o di natura bancaria (per i crediti di natura diversa permarrebbe vigente l’attuale sistema normativo), con l’obiettivo principale di smaltire gli stock di crediti deteriorati in dote ai bilanci bancari e contribuire a creare, contestualmente, mercati secondari efficienti, trasparenti, integrati e dinamici, rimuovendo le barriere di accesso al mercato da parte di investitori non bancari, nell’auspicio che in tal modo le banche valutino le opportunità che possono derivare dagli investitori non istituzionali. La Direttiva si applica, ridefinendoli, al gestore di crediti, ossia la persona giuridica che in maniera imprenditoriale si occupa di gestione di crediti per conto di un “acquirente di crediti”; all’acquirente di crediti riferendosi alla persona fisica o giuridica (che non sia un istituto di credito) che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti deteriorati e in ultimo al fornitore di servizi di gestione dei crediti, ossia un terzo di cui si avvale il gestore per lo svolgimento di una delle attività di gestione. Merita particolare attenzione la distinzione fra gestore e acquirente, poiché solo per il primo è previsto uno specifico regime di riserva-autorizzazione, oltre che di vigilanza, mentre l’acquirente parrebbe poter agire liberamente, non soggiacendo alla stringente disciplina prevista per il gestore di crediti. Nel caso in cui l’acquirente intenda gestire direttamente i crediti acquistati e la posizione debitoria è riferita ad un consumatore, dovrà comunque  avvalersi di un gestore oppure munirsi della necessaria autorizzazione per svolgere l’attività di gestione, che sarebbe quindi sempre necessaria per svolgere tale attività conto terzi. La breve ricostruzione si qui operata suscita alcuni spunti di riflessione, con particolare riguardo alle ricadute applicative che il recepimento della Direttiva potrà determinare sulle società di tutela del credito. La normativa nazionale riserva l’attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo ex art 106 TUB, mentre l’attività di special servicer è riservata ai titolari di licenza ex art 115 TULPS. Sembra, dunque, che, fermo restando l’esigenza di armonizzazione con la normativa comunitaria, le prescrizioni più stringenti siano già presenti e operanti nel nostro sistema. Qualora venissero introdotte norme particolarmente stringenti, caratterizzate da un eccesso di regolamentazione/vigilanza, per le società di tutela del credito potrebbe  determinarsi l’oggettiva impossibilità di continuare ad operare e competere sul mercato con le altre imprese comunitarie di settore. Si auspica, pertanto, che in sede di recepimento venga realizzato un impianto normativo equilibrato ed adeguatamente ponderato, caratterizzato da norme chiare e che rendano gli eventuali adeguamenti strutturali, organizzativi e patrimoniali, oggettivamente sostenibili e realizzabili per i credit servicer, poiché assicurare la permanenza sul mercato delle molteplici imprese di cui si compone l’industria della tutela del credito significa offrire accurata salvaguardia a tutti gli interessi coinvolti, inclusi quelli dei debitori.

ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE