Dalla Redazione Normativa e regolamentazione

VIa libera alla Carto Sintetica per PMI

La Commissione europea ha approvato, in accordo con la normativa UE sugli aiuti di Stato, l’introduzione di un nuovo prodotto sotto forma di garanzie su tranche sintetiche di cartolarizzazione nell’ambito del Fondo europeo di garanzia gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti (composto dalla Banca europea per gli investimenti, “BEI” e dal Fondo europeo per gli investimenti, “FEI”) per sostenere le imprese colpite dall’epidemia di coronavirus nei 22 Stati membri partecipanti.

Con un budget dedicato previsto di 1,4 miliardi di euro, il nuovo prodotto dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di euro di nuovi prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) colpite dall’epidemia. Si tratta di un contributo significativo all’obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di euro di finanziamenti supplementari nei 22 Stati membri partecipanti.

La vicepresidente dell’esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo nuovo prodotto contribuirà in modo significativo all’obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di euro per l’economia europea, aiutando a generare almeno 13 miliardi di euro di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari alle PMI, che sono state duramente colpite dall’epidemia di coronavirus. Il Fondo europeo di garanzia, amministrato dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno di 22 Stati membri e integra i regimi di sostegno nazionali. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri e con le altre istituzioni europee per trovare soluzioni praticabili per mitigare l’impatto economico dell’epidemia di coronavirus, pur preservando la parità di condizioni nel mercato unico.”

“Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di sostenere le imprese dell’UE, in particolare le PMI, a superare la crisi. Grazie al nuovo prodotto sintetico di cartolarizzazione nell’ambito del Fondo europeo di garanzia, ulteriori finanziamenti sotto forma di nuovi prestiti arriveranno alle imprese dell’UE che ne hanno veramente bisogno. Il Fondo europeo di garanzia è la terza delle reti di sicurezza concordate dal Consiglio. Incoraggiamo gli Stati membri a continuare a utilizzare al massimo tutti e tre gli strumenti di crisi per sostenere i loro lavoratori e le loro imprese”.

Nell’aprile 2020, il Consiglio europeo ha approvato l’istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il “Fondo”) sotto la gestione del Gruppo BEI, come parte della risposta globale dell’UE all’epidemia di coronavirus. Si tratta di una delle tre reti di sicurezza concordate dal Consiglio europeo per mitigare l’impatto economico sui lavoratori, le imprese e i paesi. Finora, la BEI e il FEI hanno approvato un totale di 17,8 miliardi di euro di progetti nell’ambito del Fondo, che dovrebbero portare a circa 143,2 miliardi di euro di investimenti totali mobilitati.A seguito della notifica da parte degli Stati membri partecipanti, il 14 dicembre 2020 la Commissione ha autorizzato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, l’istituzione del Fondo, i contributi al Fondo da parte, all’epoca, di 21 Stati membri partecipanti e gli interventi a valle sotto forma di garanzie su strumenti di debito (come i prestiti) ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato. Il 16 aprile 2021, la Commissione ha autorizzato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, la partecipazione al Fondo da parte della Slovenia e il relativo contributo sotto forma di garanzie su strumenti di debito ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.

Il Fondo fornisce anche garanzie su strumenti azionari, che tuttavia non rientrano nel campo di applicazione della decisione del dicembre 2020.

Il nuovo prodotto nell’ambito del Fondo

I 22 Stati membri partecipanti hanno notificato alla Commissione, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, l’introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica che sarà attuato dal Fondo. La notifica completa, con la notifica formale da parte dell’ultimo Stato membro partecipante, è stata ricevuta il 9 agosto 2021.La cartolarizzazione sintetica è una tecnica finanziaria in cui un soggetto originario (ad esempio una banca) identifica un pool di attività esistenti (ad esempio un portafoglio di prestiti) che detiene nel suo bilancio, crea tranche con diversi profili di rischio/rendimento contro tale pool e successivamente trasferisce una parte del rischio derivante dal pool acquistando protezione su una specifica tranche (ad esempio ottenendo una garanzia sulla relativa tranche di rischio) da un venditore di protezione. Il nuovo strumento prevede che il Gruppo BEI, in qualità di venditore di protezione, fornisca a un intermediario finanziario una protezione sotto forma di garanzia su una specifica tranche di rischio per un portafoglio di attività esistenti, a condizione che il portafoglio in questione soddisfi determinati requisiti in termini di dimensioni massime e contenga solo esposizioni in bonis. In cambio della concessione della garanzia, il Gruppo BEI addebiterà all’intermediario finanziario una commissione di garanzia agevolata.

L’intermediario finanziario dovrà trasferire il vantaggio finanziario derivante dall’operazione, nella massima misura possibile, ai beneficiari finali del nuovo strumento, cioè alle PMI che riceveranno nuovi prestiti. L’intermediario finanziario sarà obbligato a utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla garanzia del Fondo per costituire un nuovo pool di attività (ad esempio un portafoglio di prestiti) per soddisfare le esigenze di liquidità delle PMI, rispettando determinate condizioni in termini di rischiosità, volume e scadenza dei nuovi prestiti. Oltre a questo obbligo, i termini di ogni transazione forniranno anche incentivi all’intermediario finanziario per generare nuovi prestiti. Lo scopo del nuovo prodotto è quello di aiutare a generare nuovi prestiti più rischiosi da parte degli intermediari finanziari alle PMI.

L’obiettivo è quello di liberare la capacità di prestito degli intermediari finanziari ed evitare che le loro risorse siano spostate verso attività a basso rischio invece di prestiti alle PMI. Il rischio di un tale spostamento sussiste data la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, che dovrebbe portare a un declassamento dei portafogli prestiti esistenti degli intermediari finanziari e quindi a un aumento delle richieste di capitale regolamentare di tali intermediari. La valutazione della Commissione sugli aiuti di StatoLa Commissione ha valutato il nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia.La Commissione ha concluso che il prodotto di cartolarizzazione sintetica contribuirà a gestire l’impatto economico del coronavirus nei 22 Stati membri partecipanti. È necessario, appropriato e proporzionato porre rimedio a un grave turbamento dell’economia, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.

Su questa base, la Commissione ha approvato le garanzie del Fondo sulle tranche di cartolarizzazione sintetica ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato.BackgroundIl Fondo mira a soddisfare in modo coordinato le esigenze di finanziamento delle imprese europee (principalmente PMI) che si prevede siano redditizie a lungo termine, ma che stanno affrontando difficoltà nell’attuale crisi in Europa. Mettendo in comune il rischio di credito tra tutti gli Stati membri partecipanti, l’impatto complessivo del Fondo può essere massimizzato, mentre il costo medio del Fondo è significativamente ridotto rispetto ai sistemi nazionali.Tutti gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare al Fondo. Finora, 22 Stati membri hanno deciso di partecipare e di garantire congiuntamente le operazioni del Fondo. Essi partecipano alla governance del Fondo attraverso il cosiddetto Comitato dei contribuenti, che decide sull’uso della garanzia. Gli Stati membri partecipanti sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di utilizzare tutta la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il quadro di riferimento temporaneo integra le molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri per attenuare l’impatto socioeconomico dell’epidemia di coronavirus, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione su una risposta economica coordinata all’epidemia di COVID-19 che definisce queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono apportare modifiche di applicazione generale a favore delle imprese (ad esempio, differire le tasse o sovvenzionare il lavoro a breve termine in tutti i settori), che non rientrano nelle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere risarcimenti alle imprese per i danni subiti a causa e direttamente causati dall’epidemia di coronavirus.Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di questa data se sia necessario estenderlo

 

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