Credito e consumatori Dalla Redazione In Evidenza

Recupero crediti, una proposta di legge (a firma Lega) propone l’accesso alle banche dati senza decreto ingiuntivo

In Commissione Giustizia al Senato è in discussione un decreto di legge, il n. 755, a firma Lega che aprirebbe nuove frontiere per il recupero crediti permettendo all’avvocato del potenziale creditore di scoprire i beni e le disponibilità economiche del debitore, senza dover aspettare il decreto ingiuntivo del giudice. Il legale, infatti, potrebbe avere accesso alle banche dati pubbliche senza passare dal Tribunale.

Il primo firmatario della proposta di legge è l’avvocato leghista Andrea Ostellari, secondo cui l’obbligo, in capo al creditore, di rivolgersi al giudice civile per ottenere il provvedimento sarebbe un atto meramente formale che allunga soltanto i tempi dell’azione. Quindi tanto vale saltarlo. Anche perché – ricorda il parlamentare – la lentezza delle cause civili continua a rappresentare un ostacolo insormontabile per un qualunque soggetto straniero intenzionato ad investire nel nostro paese. Il testo della proposta inizia così: “L’attuale sistema di realizzazione del credito risulta come noto farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli standard europei che impongono il principio dell’effettività degli strumenti di tutela processuale. Tale ritardo storico nella realizzazione delle pretese cre­ditorie non è stato risolto neanche dalla re­cente introduzione del processo civile tele­matico. Tutto ciò sta generando un clima di sfidu­cia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto nefasto sul nostro sistema economico-produttivo”.

Il primo articolo del dl consente all’avvocato del creditore di intimare il pagamento entro 20 giorni, contro gli attuali 40; in mancanza di opposizione si potrà procedere all’esecuzione formata. “È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis. Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto” si legge all’articolo 1.

L’articolo 2 disciplina la ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam): “il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze”.

La proposta di legge ha diversi pregi tra cui quello di accelerare i tempi del recupero crediti, saltando il passaggio del decreto ingiuntivo ed evitando di andare a cercare beni da pignorare che non esistono, o non esistono più. Ma si porta dietro anche evidenti rischi di privacy e potrebbe generare situazioni critiche per quei piccoli imprenditori che, magari a cavallo delle feste natalizie o delle vacanze estive, non hanno consultato la propria posta certificata ed hanno perso la possibilità di fare opposizione entro i 20 giorni.