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E’ necessario l’integrale pagamento dei crediti privilegiati

Il creditore privilegiato ha diritto all’integrale soddisfazione nel concordato preventivo, anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore.
 
Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza n. 12064 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, pronunciata il 15 gennaio e pubblicata il 17 maggio 2013.
Nel caso di specie, una società deduceva che, avendo effettuato alcune forniture di beni (carburanti) in favore della società convenuta sino alla data di deposito dell’istanza di ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, era titolare di rilevanti crediti (per prezzo e per rivalsa I.V.A. e imposta di fabbricazione) riscontrati ed inseriti nella proposta di concordato.
 
La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione relativa alla qualità – privilegiata o meno – del credito per rivalsa dell’I.V.A. e dell’imposta di fabbricazione, rilevava che l’esistenza del credito in privilegio speciale, già riconosciuta nel primo piano di riparto concordato, omologato dal tribunale, non era stata contestata dalla Liquidazione, per cui il consumo dei beni forniti non poteva essere invocato né per affermare l’inesistenza del bene su cui grava il privilegio speciale, né per degradare il credito privilegiato in chirografario, al fine di chiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto alla percentuale concordataria prevista per i creditori chirografari. 
 
L’odierna ricorrente, in persona del Liquidatore, proponeva ricorso avverso tale pronuncia lamentando, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2745, 2746, 2752, 2758 e 2777 del Codice Civile, ed adducendo che l’esistenza del bene stesso costituiva condizione essenziale per la conservazione della qualità privilegiata del credito, anche nell’ipotesi concordato preventivo.
 
I Giudici di legittimità, rifacendosi a quanto già formulato dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 16060/2001, Cass. n. 6849/2011, Cass. n. 10387/2012) e ben consci delle modifiche normative apportate sull’argomento, affermano che l’integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati costituisce requisito necessario ed indefettibile per la regolare esecuzione del concordato preventivo con cessione. Nel contesto di specie, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del credito, che sorge e resta privilegiato. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso.

Fonte:

Ex Parte Creditoris

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