A cura di Corrado Fiscale, Partner Dipartimento Finance & Financial Regulation Bird & Bird Studio Legale

La legge annuale sulle PMI approvata il 4 marzo 2026 interviene sulla legge 130/1999 ampliando in modo significativo il perimetro delle operazioni di cartolarizzazione utilizzabili per il finanziamento delle imprese (non solo PMI) e dell’economia reale.

Le novità normative consentono di utilizzare la cartolarizzazione per operazioni di destocking, permettendo alle imprese di valorizzare il magazzino lungo l’intero ciclo produttivo.

Le modifiche introdotte riguardano le operazioni con finanziamento e patrimonio destinato ex art. 7, comma 1, lett. a) e le operazioni di cartolarizzazione di beni ex art. 7.2.

Per quanto riguarda le operazioni con patrimonio destinato:

  • è stato chiarito che possono essere oggetto di tali operazioni anche crediti futuri;
  • sono stati estesi gli attivi conferibili includendo, oltre ai crediti e i diritti e beni a garanzia, anche i diritti e i beni all’impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati;
  • è stato previsto che la segregazione possa essere realizzata anche tramite una società veicolo d’appoggio (c.d. AssetCo).

Per quanto riguarda le operazioni ex art. 7.2, si consente ora di includere nel perimetro della cartolarizzazione anche i beni mobili non registrati, ampliando significativamente la gamma di asset finanziabili.

Pur a fronte di un obiettivo comune – ossia il finanziamento di asset reali e del capitale circolante – le due strutture presentano differenze rilevanti. Nelle operazioni con patrimonio destinato gli attivi restano nella disponibilità dell’impresa (seppur segregati) e la SPV assume il rischio economico degli asset sottostanti. Diversamente, nelle operazioni ex art. 7.2 viene trasferita la titolarità dei beni alla SPV, che ne affida la gestione a un soggetto incaricato (solitamente la stessa impresa cedente). In entrambe le strutture assume un ruolo centrale l’attività di monitoraggio e controllo degli asset, soprattutto in presenza di magazzino a elevata rotazione o di processi produttivi articolati.

Un ulteriore profilo riguarda il possibile deconsolidamento degli attivi oggetto di operazione. Tale effetto non è automatico e richiede una valutazione caso per caso in merito al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici. In questo contesto, le differenze strutturali rilevano anche sul piano regolamentare: le operazioni ex art. 7, c. 1, lett. a), potranno anche qualificarsi come cartolarizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402, mentre le operazioni ex art. 7.2 presentano caratteristiche maggiormente riconducibili allo specialised lending, con conseguenti impatti anche in termini di requisiti prudenziali e assorbimento di capitale per banche e imprese di investimento.

Ancora una volta la cartolarizzazione viene identificata dal Legislatore come utile strumento per affrontare una problematica economica: il calo dei finanziamenti alle imprese. Le modifiche introdotte ampliano in modo significativo le potenzialità applicative della cartolarizzazione, che può essere utilizzata per il finanziamento del capitale circolante, di asset reali. In tale contesto, le nuove strutture si prestano anche a supportare operazioni di filiera, consentendo di finanziare in modo integrato più soggetti lungo la catena produttiva e distributiva, rafforzando il ruolo della cartolarizzazione come strumento flessibile di accesso diretto al mercato dei capitali.

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