Dalla Redazione NPL e crediti deteriorati

Quali saranno i riflessi e gli impatti dei nuovi interventi normativi sul codice della crisi di impresa e sul processo civile nel mercato dei crediti distressed?

Intervista a Cristian Sgaramella, Partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti

 

Gli obblighi di istituire assetti organizzativi amministrativi contabili deputati anche alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continua aziendale e di nominare, con il deposito del bilancio 2022, l’organo di controllo impongono e rendono strutturale all’interno dell’azienda un dialogo costante tra organi sociali (organo di controllo e organo amministrativo) con la specifica finalità di individuare la sussistenza di precisi indizi di precrisi e di crisi reversibile e, di conseguenza, adottare specifiche azioni di contrasto.

Tale dialettica si esplica anche all’esterno dell’azienda. In particolare verso gli istituti di credito che, in virtù delle previsioni di matrice comunitaria (Nuova Definizione di Default e IFRS 9) e di diritto interno (CCII), sono investiti di un ruolo proattivo (avendo il compito di notiziare anche l’organo di controllo circa eventuali variazioni degli affidamenti concessi) e dinamico (avendo il dovere di partecipare attivamente alle trattative) nella gestione efficace dei fenomeni di crisi.

L’importanza di tale nuovo delicato ruolo delle banche ed intermediari finanziari è confermata dal seguente dato empirico ovverosia l’aumento vertiginoso nel mercato interno dei crediti classificati in Stage 2 che ha raggiunto oltre €250mld a giugno 2022, pari al 14% dei crediti totali (vs. €141mld a fine 2019, pari al 9% dei crediti totali).

Parimenti significativi sembrano essere gli impatti sul mercato delle NpE derivanti dalla riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia).

Infatti, la durata dei processi in Italia ed in particolare delle procedure esecutive immobiliari ha tempi sicuramente maggiori che in altre aree europee e, tale elemento, appare idoneo ad incidere sul mercato delle NpE scoraggiando, in certi casi, la partecipazione di player internazionali (n.d.r. la durata media per la conclusione di una procedura esecutiva immobiliare è pari a 5,33 anni – fonte Associazione T6 – tavolo di studio sulle esecuzioni italiane).

Pertanto, nell’ottica di ottenere una maggiore competitività l’Italia ha attuato una riforma del processo civile che ha riguardato anche quello delle esecuzioni. Le misure introdotte hanno, da un lato, ridotto gli oneri a carico del creditore procedente (penso alla sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare – art 492 bis cpc, alla abrogazione dell’art 476 cpc essendo quindi ora non più necessaria l’apposizione della formula esecutiva al titolo per ottenere l’avvio della procedura) e dall’altro hanno accelerato la fase di vendita dell’asset che, al momento, assorbe il 42% della durata complessiva della procedura (in questo frangente penso alla possibilità di vendita diretta dell’asset da parte del debitore, al ripensamento della figura del delegato alla vendita che deve ora obbligatoriamente fissare almeno 3 esperimenti di vendita in un anno sotto la supervisione del GE, ai maggiori poteri attribuiti al GE in tema di liberazione dell’immobile occupato da soggetti sine titulo).