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Npl e ruolo della magistratura nel rilancio dell’economia

L’emergenza sanitaria a cui stiamo assistendo sta provocando tangibili effetti sui sistemi industriali, le filiere produttive e le catene del valore. Circa il 75% delle aziende riferisce che il coronavirus ha generato un impatto di disruption nella propria catena di approvvigionamento e sono sempre più numerose le imprese che denunciano l’assenza di ricavi e ordini nelle ultime settimane. È ormai chiaro che dobbiamo prepararci a un periodo difficile, con effetti rilevanti sui Non performing loans (Npl).

Due sono i fenomeni sottostanti all’evoluzione del settore. In primo luogo, è probabile si dilatino i tempi di recupero per i portafogli in essere, aldilà della semplice traslazione temporale imposta dalla “chiusura” dei tribunali e, di conseguenza, dal mancato espletamento delle aste. A questo occorre aggiungere, se pure con tempistiche molto eterogenee, un possibile aumento dei crediti in sofferenza soprattutto in quei settori caratterizzati da un profondo impatto strutturale dell’attuale crisi.

In questo scenario è lecito attendersi una pressione verso la riduzione dei prezzi delle cessioni di rilevante entità rispetto agli attuali valori di mercato, con il tangibile rischio che gli asset immobiliari sottostanti le posizioni debitorie possano essere ceduti non già a player specializzati o finanziarie, ma a operatori meno trasparenti. Se le ipotesi di aumento rilevante degli Npl risultassero confermate e gli istituti bancari fossero spinti ad accelerarne le vendite, potremmo assistere a una nuova ondata di cessioni a prezzi calanti, con gli acquirenti maggiormente cauti, anche a causa delle difficoltà di valorizzazione sul mercato e di gestione dei procedimenti amministrativi in tribunale.

Fondamentale è quindi il ruolo della magistratura e dei tribunali. Il legislatore ha inteso affrontate l’emergenza Covid-19 ipotizzando la conversione degli uffici giudiziari in modelli di tecnologia ed efficienza. Nella prospettiva che la convivenza con il virus possa essere ancora lunga, fino al 30 giugno, è stato posto l’accento non solo sullo smart working, ma anche sulle udienze e le camere di consiglio telematiche, attraverso strumenti di videocomunicazione a distanza. Poi, nella consapevolezza che per attrezzare tutto ciò occorre del tempo, è stato anche previsto un “periodo ponte” (fino all’11 maggio) di sospensione delle attività di udienza e della decorrenza dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili», tranne che per un elenco tassativo di materie ritenute urgenti.

Tuttavia, l’organizzazione in concreto del “tribunale telematico” è stata demandata ai capi dei singoli uffici giudiziari e sta, purtroppo, accadendo che i tribunali procedano in ordine sparso e che alcuni, a fronte della carenza di uomini e mezzi, abbiano scelto da subito la via di sospendere ogni attività, tranne quelle urgenti, fino al 30 giugno se non oltre. Una più ponderata regolamentazione delle esecuzioni immobiliari potrebbe attenuare almeno in parte gli effetti negativi sugli Npl che il Covid-19 sta innescando.

Infatti, terminato il “periodo ponte”, le vendite all’asta possono regolarmente svolgersi, purché siano in modalità telematica “pura”. Nel caso siano state fissate in modalità telematica “mista”, il tribunale potrebbe “convertirle” con un provvedimento di portata generale, una tantum per tutto il ruolo. Faranno eccezione però le case di abitazioni dei debitori, per le quali è prevista una sospensione per sei mesi.

Fuori da tale ipotesi, differire tout court tutte le operazioni di vendita, specialmente qualora siano già state espletate le formalità pubblicitarie, non è una scelta efficiente dal punto di vista economico, dal momento che non vi è alcuna convenienza a privare il creditore della speranza che si pervenga comunque ad un risultato utile. E in parecchi casi, anche in considerazione del prevedibile crollo dei valori immobiliari che accompagnerà la crisi economica che si affaccia alla porta, l’asta deserta e la fissazione di una nuova vendita con prezzo ribassato possono risultare preferibili a un mero differimento che determini solamente un’inutile dilazione dei tempi di realizzo.

Del resto, il giudice dell’esecuzione può pur sempre escludere le c.d. “offerte minime” o rifissare l’asta andata deserta con un ribasso più contenuto, ove ritenga che, superata la fase critica, l’immobile possa vendersi con maggior successo. Non vi è ragione neppure per sospendere il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario che abbia acquistato il bene all’asta prima della sospensione per il Covid-19. Al più, in presenza di oggettive e documentate difficoltà, il giudice potrà rimettere in termini l’aggiudicatario per l’esecuzione del pagamento.

Infine, il giudice avrebbe buon titolo a dichiarare l’urgenza della distribuzione del ricavato dalle vendite (o dalle conversioni dei pignoramenti). In tal modo si potrà evitare il fenomeno del “cash in court”, rimettendo in circolo una somma approssimativamente stimata fra gli 8 e i 10 miliari di euro. In conclusione, per fare sì che il settore del credito continui a funzionare in modo efficace e a sostenere le imprese, non potrà essere sufficiente limitarsi alle seppur importanti garanzie statali per le nuove erogazioni. Ma occorre mantenere, e anzi sarebbe auspicabile aumentare, il livello di efficienza e rapidità del sistema giudiziario connesso alle aste e alle esecuzioni forzate per limitare i danni al resto della filiera degli Npl.

Autore:Paolo Boccardelli e Cosimo D’Arrigo

Fonte: Milano Finanza