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Leasing immobiliare: niente mediazione

Per la Cassazione non rientra tra i contratti «bancari e finanziari».
Le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare non sono assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria. Infatti, la norma che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel testo unico bancario (decreto legislativo 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (decreto legislativo 58 del 1998). Non si può dunque estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto.

Sono le conclusioni cui perviene la Cassazione con l’ordinanza 30520 del 22 novembre scorso, resa in una controversia relativa alla risoluzione per inadempimento di un contratto con il quale la banca aveva concesso in leasing un immobile.

Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice lamentava il mancato esperimento della mediazione preventiva obbligatoria e, quindi, l’omessa declaratoria di improcedibilità della domanda di risoluzione proposta dalla banca concedente.

Invero, con l’ordinanza 30520 la Suprema corte ribadisce l’orientamento espresso con una precedente pronuncia, l’ordinanza 15200 del 2018. Quest’ultima aveva evidenziato che la relazione illustrativa al decreto legislativo 28 del 2010 precisa che il legislatore intendeva riferirsi ai «rapporti bancari» ovvero ai «contratti di servizi» quali quelli finanziari.

Nella giurisprudenza di merito emerge la posizione assunta dal Tribunale di Milano, che appare coerente con il principio espresso dalla Cassazione. Infatti, si è affermato (pronuncia del 3 novembre 2016, estensore Tranquillo) che «il contratto di leasing, dotato di tipicità sociale e normativa (in base all’articolo 72-quater legge fallimentare), non è espressamente ricompreso nell’ambito dei contratti le cui controversie sono da sottoporre a mediazione obbligatoria, né appare riducibile a un contratto di finanziamento, non venendo semplicisticamente in rilievo la dazione di un capitale e un conseguente obbligo di rimborso» . Posizione confermata anche dall’ordinanza del 27 marzo 2019 (estensore Cassone), secondo cui «la materia non rientra tra quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, per cui è richiesta la procedura di mediazione obbligatoria».

Tuttavia, si deve segnalare l’opposta tesi che, sulla base di un’interpretazione estensiva della categoria dei «contratti finanziari», ritiene che il leasing rientrerebbe tra i rapporti che scontano la mediazione obbligatoria. Il leasing, secondo questa diversa impostazione, avrebbe natura finanziaria in quanto si caratterizzerebbe per la prevalente funzione di finanziamento, che quindi ne costituirebbe elemento essenziale. Seguendo questa prospettiva, è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta contro una società finanziaria per il risarcimento del danno derivante dall’illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia per gli insoluti nel rimborso dei canoni di leasing relativi all’acquisto di un’autovettura (Tribunale di Firenze, sentenza dell’11 giugno 2015, estensore Guida).

Fonte: Il Sole 24 Ore

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