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Pignoramenti più veloci. Esecutività dei titoli, attestato automatico

Automatico il rilascio dell’attestato di esecutività dei titoli giudiziari per pignorare nella Ue. Il giudice nazionale, che deve autorizzare l’esecuzione all’estero, rilasciando il certificato previsto dal regolamento Ue 1215/2012, non deve controllare d’ufficio se l’atto, su cui si basa il pignoramento, sia stato adottato da un giudice competente territorialmente. Neanche, quando il debitore sia un consumatore, per il quale il giudice competente è quello del domicilio del consumatore medesimo. Così la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue), con la sentenza del 4/9/2019 nella causa C 347/18, relativa a una vicenda italiana. Si trattava di un decreto ingiuntivo, chiesto da un avvocato italiano contro una cittadina tedesca per il pagamento del compenso professionale, nell’ambito del giudizio di impugnazione del testamento olografo del padre della signora. Il decreto i è stato rilasciato dal giudice italiano in un caso in cui, si dubita, però, che il giudice competente sia quello tedesco, sulla base del criterio del foro del consumatore (il giudice del domicilio consumatore). Il tribunale italiano, cui è stata chiesta l’esecutività, si è posto il problema se, prima di concedere l’esecutività, dovesse controllare d’ufficio la questione della giurisdizione, italiana o estera. Così è stata sollevata presso la Cgue la questione di interpretazione della normativa europea (art. 53 del regolamento n. 1215/2012). Il giudice italiano, nel dettaglio, si è chiesto se il regolamento del 2012 gli consenta di decidere d’ufficio di informare il convenuto-consumatore, a carico del quale la decisione dev’essere eseguita, in merito all’eventuale violazione delle norme sulla competenza e, pertanto, alla possibilità di opporsi. I giudici del Lussemburgo hanno detto che il giudice nazionale deve andare avanti. Sarà l’interessato, eventualmente, a porre il problema. In particolare, si legge nella sentenza, l’autorità giurisdizionale nazionale chiamata a pronunciarsi sul rilascio dell’attestato di esecutività non deve esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito. D’altra parte, aggiunge la Cgue, il giudice, quando ha emesso la decisione nel merito, di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione, ha già formalmente accertato la propria competenza. Di conseguenza il rilascio di detto attestato è quasi automatico. D’altra parte, il consumatore non subisce un danno da questa interpretazione. Sul punto, la Corte conclude la sua pronuncia osservando, infatti, che, secondo il regolamento del 2012, il consumatore, contro il quale l’esecuzione è richiesta, ha la facoltà di far valere la violazione delle norme sul giudice competente nella fase di riconoscimento ed esecuzione della decisione giudiziaria nello stato membro richiesto, se ritiene che vi siano motivi per rifiutare il riconoscimento, compresa l’eventuale violazione delle norme speciali sulla competenza giurisdizionale.


Fonte:

Italia Oggi

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