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Aste telematiche, ordine sparso

Fineco Bank diventa contendibile. Dopo la cessione dell’ultimo 18,3% da parte di Unicredit, con un incasso di 1,1 miliardi, il gruppo guidato da Alessandro Foti diventa una vera public company: un gioiello, che l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha deciso di abbandonare per liberare capitale sulla banca. Ora Fineco potrebbe finire nel radar di concorrenti, italiani e stranieri, ma anche di fondi di private equity.

Tribunali in ordine sparso sulle aste telematiche per vendere immobili pignorati o di soggetti falliti. C’è chi fa la vendita mista (online e tradizionale), chi fa la vendita asincrona, mentre quasi nessuno fa la vendita sincrona. C’è chi ricorre alle vendite tradizionali basandosi sul valore del bene o sulla sua ubicazione e chi lo fa sulla base della possibile platea degli acquirenti.A denunciare una situazione estremamente variegata è il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.18-2019/E, dedicato alla «vendita telematica nelle procedure esecutive e concorsuali nella prassi dei tribunali», approvato dal Gruppo di Studi sulle esecuzioni immobiliari e attività delegate il 20/05/2019.

La situazione è così differenziata da rendere non facile una ricostruzione sistematica e di uniforme applicazione.

La circolare porta numerosi esempi di questo andamento confuso.

Ad esempio si riscontrano provvedimenti di carattere generale dei tribunali utilizzati per modificare/integrare ordinanze di delega già emanate nell’ambito di procedure espropriative pendenti: ma, si ribatte, l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita non è surrogabile da un provvedimento di carattere generale che fa capo all’Ufficio giudiziario nel suo complesso. In ogni caso il provvedimento generale della singola sede giudiziaria si propone di rendere omogenea la prassi di tutti i giudici assegnati a quella sede. Ma ciò non basta, perché le diverse prassi si registrano confrontando più tribunali.

Così ci sono orientamenti diversi sul modo in cui debba essere intesa la clausola di salvaguardia e, cioè, la possibilità per il giudice di ricorrere alla vendita analogica anziché a quella telematica); sulla scelta fra le differenti modalità di vendita telematica; sull’individuazione del gestore della vendita telematica; sulla proposizione delle offerte (e dunque tutte le relative questioni problematiche connesse alla figura del presentatore, alla segretezza delle offerte, ai possibili vizi peculiari della presentazione dell’offerta in via telematica, e così via); sullo svolgimento della gara; sul ricorso alle sale d’asta; infine, sull’applicabilità delle disposizioni introdotte dal legislatore alle procedure pendenti.

Per dettagliare alcune ipotesi, quanto alla scelta tra tradizione e telematica, la legge dice che la vendita può avvenire con modalità tradizionali solo se lo svolgimento della vendita con modalità telematiche «sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura».

E qui le interpretazioni fioccano: alcuni tribunali hanno scelto la tradizione basandosi sul modesto valore del bene o sulla sua localizzazione in zone periferiche. Altri tribunali danno peso a peculiarità soggettive della platea dei possibili interessati: così, è stata, ad esempio, ritenuta congruente la vendita telematica laddove sussista una platea di potenziali interessati anche al di là dei confini territoriali del tribunale presso il quale è incardinata la procedura espropriativa.

Differenti interpretazioni riguardano i modelli di vendita. C’è una diffusa preferenza dei Tribunali alla vendita mista, ritenuta nell’immediato la più idonea a garantire la maggiore partecipazione alle vendite e quindi il massimo realizzo nell’interesse delle parti. In particolare molti tribunali hanno evidenziato che tale tipologia di vendita consente anche a chi è sprovvisto di competenze informatiche e non in possesso di Pec di formulare le proprie offerte inoltrandole in cancelleria con le usuali modalità e di partecipare alla gara comparendo innanzi al professionista delegato.

In alte ipotesi è stato adottato il modello di vendita asincrona (cioè telematica in un lasso di tempo prestabilito), mentre è più raro il ricorso al modello di vendita telematica sincrona (cioè telematica con rilanci in tempo reale), in alcuni casi persino escluso in radice. Il risultato finale è la richiesta dei notai di un intervento legislativo chiarificatore, magari nell’ambito di una riforma complessiva della vendita forzata.


Autore: Antonio Ciccia Messina
Fonte: Italia Oggi