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Leasing, il locatore paga per il bene non restituito

Aumenta l’onere Imu per società di leasing e trustee: è l’effetto di alcune recenti sentenze della Corte di cassazione. Con la prima pronuncia (sentenza 13793/2019), la Suprema corte ha stabilito che in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, la soggettività passiva ai fini dell’Imu compete al locatore e non al locatario o conduttore, anche se la materiale riconsegna dell’immobile viene effettuata dopo la data della risoluzione del contratto stesso.

Sul punto si fronteggiavano due orientamenti, ciascuno dei quali poteva vantare molti precedenti di merito a proprio favore (si veda l’ampia rassegna in Il quotidiano del Fisco dell’11 luglio 2018).

Le posizioni a confronto

L’articolo 9, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs 23/2011 prevede che «per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Il problema sorge nel periodo che passa tra l’inadempimento del conduttore e la materiale riacquisizione del bene da parte della società locatrice, intervallo che può durare anni – in particolare quando l’insolvenza del conduttore sfocia in una procedura concorsuale.

La tesi dei Comuni (nota Anci-Ifel del 4 novembre 2013) si basa sul disconoscimento della rilevanza della riconsegna “fisica” dell’immobile e sul diritto all’equo compenso per l’uso dell’immobile che spetterebbe (oltre al risarcimento del danno) alla società locatrice in base agli articoli 1591 e 1526 del Codice civile, considerato come elemento indicativo del mutamento della soggettività passiva rispetto al conduttore, che con l’inadempimento regredirebbe a mero detentore (da ultimo: Ctr Lombardia 4084/3/2018 e Ctp Como 79/2/2018). Di contro, per Assilea (circolare 32/2012) solo con la restituzione del bene il locatario ottiene un effetto liberatorio, dovendo sino a quel momento essere considerato un “detentore qualificato”, al quale andrebbero attribuiti tutti i benefici e gli oneri normalmente in capo al proprietario, sino a quando la riconsegna non determina la fine della “durata del contratto” (da ultimo: Ctr Lombardia 1774/24/2019 e Ctp Milano 989/23/2019).

Come spesso accade, l’intervento del legislatore ha complicato la questione. Il comma 672 della legge di Stabilità 2014 (la 147/2013) ha regolato l’aspetto ai fini Tasi, prevedendo che «per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna», previsione che viene letta in modo differente dalle parti in causa (e dalle commissioni tributarie). Secondo la Suprema corte (almeno in questa prima pronuncia), il richiamo alla Tasi non è pertinente e il legislatore ha ritenuto rilevante – ai fini impositivi – non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza (o meno) di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

Il caso dei trust

Nei trust, secondo la sentenza 16550/2019, il soggetto passivo dell’Ici (oggi Imu) dei beni conferiti in un trust traslativo va individuato nel trustee, il quale, avendo il possesso del bene alla cui amministrazione e gestione è tenuto, ha il dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.


Fonte: Il Sole 24 Ore 

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