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Pignoramento, quanto è a rischio il patrimonio del coniuge il caso di debiti?

La risposta dipende dal tipo di regime, in comunione o separazione, scelto dai coniugi al momento del matrimonio.  Spesso infatti all’atto del matrimonio le scelte dei coniugi, specie i più accorti, vengono anche influenzate anche dal tipo di lavoro svolto dal proprio partner. Il problema potrebbe certamente riguardare qualsiasi attività lavorativa, ma va da sé che chi gestisce un’impresa potrebbe essere maggiormente, nel futuro, a rischio di insolvenza. La separazione dei beni è il sistema più sicuro, ad oggi, per evitare un pignoramento per debiti del coniuge, vediamo le due ipotesi

Pignoramento, cosa rischiano i coniugi in separazione dei beni?

In linea generale, in caso di separazione dei beni, i debiti di uno dei due coniugi non vengono trasferiti sull’altro e il creditore potrà, dunque, aggredire solo chi dei due ha contratto l’obbligazione. Nel caso non trovi nulla di pignorabile, non potrà far altro che rinunciare ai propri diritti, non potrà “prendersela” né con l’altro coniuge né tanto meno con i figli. Anche il fisco ha le mani legate, seppur vi sia in gioco il reato di evasione fiscale, infatti, resta al sicuro, la casa, se è intestata alla moglie, che rimane non pignorabile per debiti fiscali gravanti esclusivamente sul marito. In caso, invece, di imposte indirette e di dichiarazione dei redditi congiunta, anche la moglie risulta responsabile in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. Dunque se ci si trovasse in questa evenienza, purtroppo, gli immobili di proprietà della moglie non sarebbero esenti da rischi. Discorso a parte sul pignoramento mobiliare, ossia arredi, gioielli e quant’altro si trova in casa. La legge, Art. 58 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, consente al fisco di pignorare i beni del parente, fino al terzo grado, che lo ospita, per via della presunzione di comproprietà dei beni mobili. Il parente o l’affine del debitore fino al terzo grado, può certamente cercare di dimostrare la proprietà dei beni mobili pignorati nella casa del debitore solo con atto pubblico o scrittura privata di data certa anteriore a determinate epoche in cui è sorto il presupposto dell’iscrizione a ruolo.

 

Pignoramento, cosa rischia chi è in regime di comunione dei beni?

Il creditore può procedere a pignorare la casa in comproprietà fino ad un massimo del 50%, discorso a parte, invece, per il pignoramento dello stipendio. Rientrano sì nella comunione legale dei coniugi i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, ma tali redditi non entrano immediatamente in comunione, dovranno essere solo divisi se marito e moglie si separano. Lo stipendio del coniuge, dunque, resta nell’immediato escluso dalla comunione. Ciò vuol dire che il creditore del marito, in caso di debiti, non può aggredire in nessuna misura lo stipendio della moglie.

Nonostante il regime di comunione dei beni, esiste ancora una distinzione:

  • i beni che rientrano nella comunione dei coniugi possono essere oggetto di pignoramento dal creditore di uno dei due sposi quando rientrano in debiti contratti per il mantenimento della famiglia, si pensi all’ istruzione od educazione dei figli, ossia quei debiti contratti nell’interesse della famiglia. In questo caso qualora i beni della comunione non siano sufficienti, i creditori possono rivalersi, in via sussidiaria, fino al 50% del credito, sui beni personali di ciascuno dei due coniugi, eccezion fatta sullo stipendio .
  • Diverso il caso del debito personale, contratto esclusivamente da uno dei due coniugi e che va al di là dell’interesse della famiglia. In questo caso il creditore può pignorare solo i beni personali del coniuge che ha contratto l’obbligazione. Tuttavia, i creditori di uno dei coniugi possono agire in via sussidiaria anche sui beni personali dell’altro coniuge, che resta a rischio pignoramento, sebbene ignaro del credito contratto dal partner, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Autore: Erica Venditti
Fonte:

Credit Village

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