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Cartelle di pagamento, cambia il mittente: in arrivo le nuove buste

Dal prossimo 1 luglio 2017 con la chiusura di Equitalia, decisa dalla Legge di Bilancio 2017 approvata dal Senato il 24/11 scorso, le raccomandate a.r. che conterranno le cartelle di pagamento non recheranno più il nome, il logo e i colori del vecchio Agente della riscossione. In sostituzione, troveranno posto i segni distintivi di un nuovo soggetto che si chiamerà Agenzia delle Entrate-Riscossione e di cui al momento non è ancora dato di sapere come saranno.

Sebbene possa sembrare banale come osservazione è invece importante mettere in ‘allarme’ i contribuenti, che per forza dell’abitudine potrebbero non riconoscere la cartella e non tenere in considerazione l’avviso pervenuto. Il problema infatti è che al di là della differenza formale del mittente, la sostanza contenuta nella cartella non muta: al suo interno vi sarà sempre un «titolo esecutivo», dunque una richiesta di pagamento che, se non contestata nei termini stabiliti dalla legge, diventerà definitiva e non potrà più essere impugnata e/o contestata anche se palesemente illegittima. La novità relativa alla nuova interfaccia vedrà coinvolti anche coloro che sono soliti ricevere le notifiche delle cartelle di pagamento attraverso la posta elettronica certificata (Pec): ditte, società, professionisti. Anche costoro, è bene specificarlo,  non riceveranno più una mail da Equitalia, ma da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Specie nei primi tempi sarà necessario controllare che il contenuto della cartella non finisca in Spam generando non pochi problemi al contribuente.

 Sebbene cambi la società di riscossione le cartelle potranno sempre essere impugnate dal contribuente, negli stessi termini e forme usati con Equitalia, ossia:

  • se la cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione reca la richiesta di pagamento di una multa stradale, essa potrà essere contestata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al giudice di Pace. Per somme fino a 1.100 euro non c’è bisogno dell’avvocato;
  • se la cartella di pagamento di Agenzie delle Entrate-Riscossione contiene la richiesta di pagamento di contributi previdenziali Inps e Inail può essere impugnata entro 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale ordinario, alla sezione Lavoro e Previdenza. In questo caso è sempre necessaria la difesa dell’avvocato;
  • se la cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il versamento di tasse e imposte o oneri alla Camera di Commercio, il ricorso dovrà essere  avviato entro 60 giorni dalla notifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Per somme fino a 20.000 euro bisogna, prima, procedere al reclamo-mediazione, una particolare procedura che si sostanzia nella notifica dell’atto all’ente creditore onde consentire a quest’ultimo di trovare una soluzione “pacifica” alla vicenda. Per somme fino a 3.000 euro, per l’impugnazione non c’è bisogno di avvocati o commercialisti.

Autore: Erica Venditti
Fonte:

Credit Village

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