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Ancora in panne la caccia digitale ai beni del debitore

Puntava a sbloccare l’impasse sulla ricerca telematica dei beni da pignorare. Ma stando a una delle prime interpretazioni della norma, l’obiettivo del decreto legge sulla giustizia civile, il n. 83 del 2015, da poco entrato in vigore, è stato mancato. Stando almeno alla lettura data dal presidente del tribunale di Alessandria con provvedimento depositato il 30 giugno. Il presidente della sezione civile infatti ritiene comunque determinante l’assenza del decreto del ministero della Giustizia previsto dall’articolo 155 quater delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile. 
 
Un’assenza che il decreto legge aveva invece provato ad aggirare, ritenendo comunque possibile per il creditore accedere alle banche dati pubbliche (quelle indicate dall’articolo 492 bis del Codice di procedura, in particolare anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali) ottenendo dai gestore le informazioni sui beni del debitore, in attesa di un altro decreto del ministero della Giustizia, che dovrà attestare la funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle banche dati. Una chance a scadenza comunque, visto che è operativa per un massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore delle legge do conversone del decreto.
Insomma una soluzione un po’ elaborata per un problema reale e segnalato in realtà da tempo, generato in larga parte dell’inerzia del ministero e in parte minore dalla successione di interventi della magistratura discordi l’uno dall’altro.

A neutralizzare però anche questa soluzione arriva adesso il giudizio del presidente del tribunale di Alessandria, per il quale l’autorizzazione che deve essere data dalla stessa presidenza al creditore presuppone comunque sempre l’emanazione del decreto ministeriale primigenio, quello previsto dall’articolo 155 quater. Se questo manca, come continua a mancare, allora non rimane nulla da fare e «questa conclusione deve essere ribadita nonostante la modifica introdotta con il decreto legge 83/15 all’articolo 155 quinquies disposizioni attuative del Codice di procedura civile che ha aggiunto alla predetta disposizione un secondo comma, dal momento che l’adozione del decreto dirigenziale del ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle banche dati previste dall’articolo 492 bis del Codice di procedura civile presuppone pur sempre l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 155 quater disposizioni attuative del Codice di procedura civile».
Insomma, perno del sistema resta il decreto previsto dall’articolo 155 quater. Un provvedimento puntualizza ancora il provvedimento, che non solo dovrà individuare le altre banche dati cui rendere possibile l’accesso nella caccia a beni pignorabili, ma anche, se non soprattutto, dovrà identificare i casi, le limitazioni, e le modalità di esercizio della facoltà di accesso. Non solo: il decreto dovrà anche provvedere alla precisazione delle modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

 


Fonte:

Il Sole 24 Ore

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