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Pignoramenti doc

Il pignoramento è valido a tutti gli effetti anche se Equitalia non deposita la cartella esattoriale. L’atto in originale non è infatti in possesso della società di riscossione ma del contribuente.

In altri termini il ruolo è sufficiente.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12888 del 23 giugno 2015, ha respinto il ricorso di un avvocato che si opponeva a ventidue cartelle di Equitalia.

La tesi del legale non ha fatto breccia presso i giudici della Suprema corte secondo i quali in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.

In altre parole, aggiunge la Cassazione, la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo stesso.

L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare la tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione.

 


Autore: Debora Alberici
Fonte:

Italia Oggi

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