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Factoring semplificato

Obblighi antiriciclaggio semplificati nelle operazioni di factoring. I debitori ceduti nell’ambito di tali operazioni non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto (ad esempio, una dilazione di pagamento).

Ciò comporta l’esclusione dagli obblighi di registrazione in Aui (Archivio unico informatico) dei rapporti tra creditore cessionario e debitore ceduto nelle operazioni di factoring; l’esenzione discenderà infatti direttamente dalla circostanza che il debitore ceduto non è più considerato cliente del creditore cessionario.

Sono le modifiche proposte da Bankitalia con un documento su «Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring» che è stato posto in consultazione fino al 19 settembre prossimo. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi agli indirizzi Banca d’Italia, Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 – 00184, Roma; oppure servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it; o ancora a ram@pec.bancaditalia.it. Con il documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Aui (provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa.


Autore: Giovanni Galli
Fonte:

Italia Oggi

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