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Bene di provenienza donativa

La mutata realtà sociale e le agevolazioni fiscali hanno, recentemente, incentivato il ricorso allo strumento della donazione come anticipazione delle attribuzioni successorie al fine di evitare problematiche ereditarie. La donazione è il contratto con il quale un soggetto – il donante – arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza alcuna controprestazione) un altro soggetto – il donatario – trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.

La diffusione della donazione ha ripercussioni anche sul mercato immobiliare per i rischi inerenti agli acquisti di immobili di provenienza donativa – Il Presidente FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) – conferma: “Spesso le compravendite di beni immobili di origine donativa non possono essere concluse perché l’origine del bene viene considerata un elemento di rischio troppo elevato. Gli istituti di credito non concedono finanziamenti e i compratori sono disincentivati all’acquisto. Questo nuovo strumento assicurativo rappresenta una soluzione assolutamente positiva per il mercato immobiliare perché libera il bene dal rischio di restituzione e potrebbe essere persino incluso in fase acquisitiva”

Oggi in Italia  si possono vendere o acquistare beni ricevuti tramite donazione solo con l’assunzione di un rischio per l’acquirente o il soggetto mutuante. Infatti, il nostro ordinamento riserva ai legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità (cosiddetta “legittima”) della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che venga espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni.

Ciò vuol dire che, se un soggetto legittimario ritiene di essere stato privato, in tutto o in parte, di una quota di legittima per effetto di una donazione posta in essere in vita dal defunto, può far valere i propri diritti mediante l’esperimento di un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione cui, in caso di successo può far seguito la “restituzione” del bene.

L’azione di riduzione ha carattere retroattivo non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi. Il rischio di restituzione ha una durata temporale assai lunga: dai 10 ai 20 anni.

In sostanza il terzo acquirente di un immobile non correrà più rischi solo quando saranno trascorsi i 20 anni se il donante è in vita e se non vi è stato un atto di opposizione, o dopo 10 anni dalla data del decesso del donante, se nel frattempo non è stata esperita l’azione di riduzione.

“Donazione Sicura”, polizza studiata da Aon, è una soluzione assicurativa che tutela l’acquirente di un bene di origine donativa o il soggetto mutuante, copre i rischi derivanti dall’acquisto e/o finanziamento dei beni di provenienza donativa, garantendone la commerciabilità e la sicurezza della compravendita.

Con il versamento di un singolo premio “una tantum” il rischio sarà coperto senza limiti o scadenze temporali.

In questo modo, viene data piena attuazione all’istituto della donazione, tutelando l’acquirente di un immobile di provenienza donativa e/o l’istituto di credito che ne finanzia l’acquisto o la ristrutturazione. In particolare, la polizza tiene indenne il beneficiario, l’acquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole dell’azione di restituzione.

La polizza può essere sottoscritta sia preventivamente all’atto della donazione dal donante o dal donatario per garantire pro-futuro la commercialità del bene, sia in epoca successiva alla donazione dal donatario, dal terzo acquirente e persino dal soggetto mutuante.


Fonte:

Aon Italia

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