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Compensazione per tutte le cartelle

È legge la compensazione nel 2014 delle cartelle di pagamento con i crediti certificati verso i soggetti pubblici.

È stata infatti approvata la disposizione inserita in sede di conversione del decreto legge «Destinazione Italia» (Dl 145/13). Per l’operatività, però, occorre attendere un decreto del ministero dell’Economia, entro 90 giorni. Nella prima versione dell’emendamento, la previsione si risolveva in una sospensione generalizzata delle cartelle a favore dei creditori degli enti pubblici. La formulazione definitiva della legge di conversione ha tramutato la sospensione in una facoltà di compensazione.
Sono interessate alla disposizione tutte le imprese e, verosimilmente, anche i professionisti, poiché sono menzionati i crediti per prestazioni professionali. Deve inoltre trattarsi di crediti derivanti da somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali. L’elencazione è molto ampia e comprende praticamente tutte le tipologie contrattuali che riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione. Anche la natura del debitore è definita con formulazione generica, poiché include tutti i soggetti qualificabili come «pubblica amministrazione».


Il credito deve essere certificato mediante la piattaforma informatica di certificazione. Questo serve ad attestare che la relativa obbligazione non è prescritta, è certa, liquida ed esigibile. La compensazione è limitata alle cartelle di pagamento e non si estende quindi né agli avvisi bonari né agli importi derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, eccetera). La somma a ruolo deve essere inferiore o pari al credito “pubblico”. Nulla è detto in ordine alla data di notifica della cartella. Considerato che per le cartelle notificate sino a fine 2012 la compensazione è già ammessa, in forza dell’articolo 28 quater del Dpr 602/73, saranno interessate anche le cartelle più recenti. Ugualmente, non vi sono indicazioni temporali in ordine alla data di riferimento del credito verso il settore pubblico. L’unico elemento di carattere temporale è quello secondo cui la facoltà di compensazione dovrà essere esercitabile nel 2014. La natura del debito esattoriale è pure indeterminata. In linea teorica, dunque, qualunque tipologia di morosità verso l’agente della riscossione potrebbe essere compensata, sia tributaria sia patrimoniale (multe stradali, canoni eccetera).


Il punto critico dell’intera procedura è rappresentato dalla circostanza che il legislatore ha riservato a un futuro decreto ministeriale il compito di circoscrivere gli aventi diritto. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 90 giorni. Considerato che le imprese dovranno essere messe in condizioni di avvalersi in corso d’anno della facoltà in esame, è auspicabile che l’adozione del provvedimento attuativo avvenga anche in anticipo. L’altro limite è costituito dalla previsione secondo cui la disciplina applicativa dovrà essere adottata «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica». L’augurio è che si colga l’occasione per definire una regolamentazione unitaria e a regime della compensazione delle cartelle, superando così la logica degli interventi eccezionali e a tempo. Per la compensazione delle cartelle, il riferimento della normativa precedente è a quelle notificate entro fine 2012, senza collegamenti alla data di maturazione del credito pubblico. Al contrario, per la compensazione degli importi derivanti dagli istituti di deflazione del contenzioso non vi è alcun riferimento alla data di emissione dell’atto tributario, purché si tratti di crediti pubblici maturati a fine 2012.


Autore: Luigi Lovecchio
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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