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Perdite su crediti con «timbro» 2013

Deducibilità delle perdite su crediti da formalizzare entro il 31 dicembre. Per gli oneri derivanti da atti dispositivi, deducibili con i requisiti della circolare 26/E/2013, occorre chiudere le operazioni prima di fine anno. Con l’approssimarsi della chiusura di esercizio, occhi puntati sulle formalità necessarie per dare riconoscimento anche fiscale ai componenti di reddito che saranno rilevati in bilancio.


Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2013, imprese e società applicheranno per la prima volta le istruzioni sulle perdite su crediti emanate con la circolare 26/E/2013 dell’agenzia delle entrate. Tra le tante, assumono particolare importanza, in questa parte finale dell’esercizio, i chiarimenti sulle perdite che scaturiscono da atti realizzativi.


L’Agenzia ha precisato che costituiscono atti dispositivi idonei a produrre una perdita dedicibile, le cessioni di credito che comportano la fuoriuscita, a titolo definitivo (e dunque con clausola pro-soluto), del credito dalla sfera giuridico-patrimoniale del creditore, le transazioni con il debitore motivate dalle difficoltà finanziarie di quest’ultimo, che generano una riduzione definitiva dell’importo dovuto, ed infine le rinunce totali o parziali al credito.

Tutti questi atti, per assumere rilevanza fiscale nel modello Unico 2014 (e dunque per poter ridurre il versamento dell’Ires di giugno del prossimo anno), devono essere perfezionati entro il 31 dicembre, possibilmente attribuendo data certa ai contratti, e consentire di provare la definitiva inesigibilità del credito.
Con riferimento alle cessioni di credito, la circolare 26/E ha precisato che i requisiti di deducibilità della perdita si ritengono verificati quando il cessionario è una banca o un altro intermediario finanziario abilitato, residente in Italia o in paesi white list, che non risulta far parte dello stesso gruppo dell’impresa cedente.

In queste ipotesi, infatti, la valutazione del credito eseguita dall’istituto finanziario acquirente riflette con attendibilità l’ammontare effettivamente esigibile.
La perdita da cessione dei crediti rileva inoltre quando essa è di importo inferiore alle spese che si sarebbero sostenute per il recupero.

Rispettando questi requisiti, dunque, con la cessione (definitiva e senza clausole di retrocessione o simili) del credito ritenuto inesigibile le società potranno assicurarsi la deduzione che altrimenti potrebbe essere messa in discussione da parte del fisco (si pensi, ad esempio, al caso di crediti sopra alle soglie di 2.500 euro per i quali non si ritiene di avviare azioni esecutive).


Resta salva l’applicazione della norma antielusiva (articolo 37-bis del Dpr 600/1973), in particolare quando la cessione che ha generato la perdita è stata fatta ad una società dello stesso gruppo.


Autore: Luca Gaiani
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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