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Fisco unito d’Europa

Fine del segreto bancario in Europa con l’arrivo del nuovo anno. Il 1° gennaio 2013 entreranno ufficialmente in vigore le disposizioni contenute nella direttiva 2011/16 che stabilisce norme più chiare e precise sulla cooperazione amministrativa fra i paesi dell’Unione ai fini dello scambio di informazioni nel settore fiscale, decretando la fine del segreto bancario tra i paesi membri.

In particolare, ogni stato membro, su richiesta dell’autorità richiedente, sarà obbligato a trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso relative a casi di presunta evasione fiscale. Per procurarsi le informazioni o condurre l’indagine amministrativa richiesta dall’estero, l’autorità dello stato interpellato dovrà procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio paese.

Nel caso in cui le informazioni siano già in possesso dell’autorità interpellata, tuttavia, queste dovranno essere fornite entro 2 mesi dal momento in cui si riceve la richiesta di informazioni. Al di là di questo, la riforma del sistema di condivisione dei dati su scala comunitaria prevede che ogni autorità nazionale invii al soggetto comunitario competente, attraverso scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti nell’altro paese Ue su alcune categorie di reddito e di capitale come i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, i prodotti di assicurazione sulla vita, le pensioni e le proprietà e redditi immobiliari.

Non solo. La direttiva 2011/16 stabilisce anche alcune situazioni per cui le autorità nazionali competenti sono tenute a comunicare in maniera spontanea le informazioni in proprio possesso agli omologhi dei paesi Ue. Questo dovrà avvenire nel caso in cui l’autorità competente di un paese europeo abbia motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale in un altro paese Ue. Oppure quando un contribuente ottiene, in un paese europeo, una riduzione o un esonero d’imposta che dovrebbe comportare un aumento d’imposta o un assoggettamento a imposta nell’altro paese Ue.

Lo scambio automatico dei dati è previsto anche nel caso in cui le relazioni d’affari fra due contribuenti in paesi Ue vengono svolte attraverso uno o più paesi in modo da comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro stato membro (o in entrambi), e quando l’autorità competente di un paese abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese.

A livello pratico, lo scambio di informazioni verrà gestito attraverso la designazione di uffici centrali unici di collegamento in ciascuna autorità fiscale Ue responsabile dei contatti con altri stati membri e con la Commissione. Le nuove disposizioni riguarderanno tutte le imposte, con alcune eccezioni. Resteranno infatti invariate le norme che regolano l’imposta sul valore aggiunto e i dazi doganali o accise contemplate da altre normative Ue.

Ma anche i contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese europeo, i diritti per certificati rilasciati da autorità pubbliche, e le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.


Autore: Tancredi Cerne
Fonte:

Italiaoggi

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