Banche, Originator e Imprese Dalla Redazione Utilities

Utility e Telco di fronte alla crisi del cliente B2B: come bilanciare tutela del credito e continuità del servizio?

Intervista a Luciana Cipolla, Partner La Scala Società Tra Avvocati e Presidente La Scala Formazione

 

Quando un cliente B2B di un’azienda Utility o Telco entra in una situazione di crisi, quali sono le prime valutazioni che il fornitore dovrebbe fare per tutelare il proprio credito, senza compromettere la corretta gestione del rapporto contrattuale?

Quando un cliente B2B entra in una situazione di crisi, il fornitore Utility o Telco deve agire tempestivamente bilanciando la tutela del proprio credito e la continuità del servizio. Le prime valutazioni da compiere sono: 1) valutare l’esposizione complessiva (scaduta e a scadere)2) valutare la rischiosità del cliente ( si è in presenza di una mera tensione finanziaria o di una crisi strutturale?); 3) identificare se i servizi forniti sono core per il business del cliente o facilmente sostituibili.

Potrebbero poi esistere Vincoli Legali e Regolatori sui tempi di preavviso per la costituzione in mora e la successiva sospensione della fornitura. Inoltre, laddove il cliente abba già depositato istanze in tribunale (es. composizione negoziata, concordato) potrebbe essere la stessa legge a vietare la sospensione delle forniture di servizi essenziali per debiti pregressi, imponendo la gestione del credito successivo in “prededuzione”(laddove si possa parlare di prededuzione).

Se queste sono le verifiche preliminari occorre poi verificare se vi siano escussioni di garanzie o garanzie validamente escutibili o se sia possibile modificare i termini di pagamento o concordare piani di rientro (elaborati in modo tale da sottrarsi alla possibile azione revocatoria nella liquidazione giudiziale).

Quando il cliente accede a uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi, dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi fino alle procedure liquidatorie, cosa cambia concretamente per il fornitore? Quali sono gli aspetti che è più importante conoscere e presidiare?

Quando un cliente B2B accede a uno degli strumenti del Codice della Crisi (CCII), lo scenario per un fornitore Utility o Telco cambia radicalmente. Le tutele ordinarie del diritto contrattuale vengono fortemente limitate per favorire la continuità aziendale o la parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum).

A mero titolo esemplificativo, se il cliente ha fatto accesso a una CNC con richiesta di misure protettive  occorre ricordare che i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti in corso d’esecuzione o risolverli, né renderli più onerosi (es. chiedendo pagamenti anticipati), solo a causa del mancato pagamento dei crediti anteriori all’avvio della procedura.

Nel caso di un cliente in crisi, come si concilia la necessità di garantire la continuità della fornitura con l’esigenza di tutelare il credito? E quali sono i principali profili giuridici che Utilities e Telco dovrebbero considerare nella gestione di queste situazioni?

Conciliare la continuità del servizio con la tutela del credito è la sfida più complessa per un fornitore Utility o Telco. Da un lato, staccare la spina a un cliente B2B in crisi significa spesso decretarne la liquidazione giudiziale (impedendo il recupero del credito); dall’altro, continuare a erogare energia o connettività senza garanzie espone l’azienda al rischio di accumulare ulteriori perdite.

La conciliazione di queste due esigenze poggia su un principio fondamentale del Codice della Crisi (CCII): la tutela della continuità aziendale in funzione della massima soddisfazione dei creditori.

In sintesi:

  • Il credito maturato prima dell’accesso alla procedura concorsuale o alla composizione negoziata viene “cristallizzato” (subirà i tempi e le percentuali del percorso). I consumi effettuati dopo l’accesso alla CNC o alla procedura devono essere gestiti come una nuova fornitura commerciale, con monitoraggio separato.
  • Nelle procedure di continuità, i crediti sorti dopo l’apertura della procedura sono considerati prededucibili.
  • Sebbene la legge vieti di risolvere il contratto per i debiti pregressi, essa non vieta di rinegoziare le condizioni di rischio per le prestazioni future. È legittimo richiedere il passaggio a metodi di pagamento assistiti da garanzie per i consumi successivi all’apertura della crisi.

Cionondimeno le Utilities e le Telco operano in mercati regolamentati e devono muoversi all’incrocio tra il diritto  concorsuale (CCII), il diritto dei contratti (Codice Civile) e le regolazioni delle Authority  con ogni conseguenza in tema di divieto di recesso e risoluzione.

Se quindi, in condizioni normali, il cliente non paga, il fornitore può sospendere il servizio invocando l’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento).Se il cliente entra in Composizione Negoziata o Concordato o chiedendo misure protettive, l’eccezione di inadempimento viene sterilizzata per i debiti anteriori. Il fornitore potrà esercitare l’eccezione di inadempimento e sospendere il servizio se il cliente non paga le fatture correnti (post-procedura).

Se poi l’Utility o la Telco sono l’unico fornitore di un servizio essenziale per quel cliente, una sospensione illegittima o arbitraria può configurare un illecito civile o una violazione delle regole di concorrenza.

Nella sua esperienza, quali sono gli errori più frequenti nella gestione di una posizione B2B quando il cliente entra in una situazione di crisi e quali approcci possono invece contribuire a una maggiore tutela del credito?

Nella gestione dei clienti B2B in crisi per i settori Utility e Telco, gli errori più gravi derivano quasi sempre da una mancanza di coordinamento interno o da una scarsa tempestività nel tracciare il confine tra crediti pregressi e crediti successivi alla crisi.

Di seguito vengono analizzati gli errori più frequenti riscontrati sul mercato e le migliori strategie per mitigarli.

Gli Errori più Frequenti

  • Continuare a fatturare i consumi successivi all’apertura della crisi (es. post-deposito di un concordato) sullo stesso conto contrattuale precedente. Questo errore mescola i crediti “chirografari” (soggetti a falcidia) con quelli “prededucibili” (da pagare al 100%), rendendo difficilissimo far valere la priorità di pagamento davanti al Giudice o al Commissario.
  • Staccare la luce, il gas o le linee dati non appena si riceve la notifica di un accordo di ristrutturazione o di una Composizione Negoziata, ignorando i divieti del Codice della Crisi (CCII). Questo espone l’Utility/Telco a richieste di risarcimento danni per interruzione di pubblico servizio o danno aziendale, oltre a sanzioni da parte di ARERA o AGCOM.
  • Affidarsi esclusivamente alle agenzie di recupero crediti standard: Mandare in automazione i soliti solleciti epistolari o telefonici tramite provider esterni non specializzati in procedure concorsuali. Un cliente in procedura concorsuale ignorerà queste azioni, facendo perdere tempo prezioso per l’insinuazione al passivo o per la negoziazione con gli organi della procedura.
  • Inazione di fronte al silenzio del cliente: Tollerare ritardi prolungati da parte di clienti storici o “Top Account” per motivi commerciali, senza verificare i registri camerali. Spesso si scopre che il cliente ha richiesto misure protettive solo quando il debito è ormai diventato insostenibile.

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