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Dalla teoria alla pratica: le condizioni giuridiche per un sistema efficiente dei crediti pubblici

Ne parla Vincenzo Fedele, Managing Partner Fedele & Partners Studio Legale

La domanda è cruciale: oggi parliamo molto di partnership pubblico-privato, di Servicers specializzati, di modelli industriali. Ma quali sono le condizioni giuridiche concrete che possono trasformare tutto questo da slogan in risultati misurabili?

Il punto è che l’equiparazione dei poteri non basta. Il Testo Unico Riscossione equipara i poteri dei Servicers a quelli di ADER. La Legge di Bilancio 2026 fa lo stesso per AMCO. Sulla carta, possono fare tutto quello che fa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: pignoramento, fermo, ipoteca, espropriazione.

Ma nella pratica, qual è il vero vantaggio competitivo di ADER? L’accesso ai dati.

Prima condizione critica: l’accesso effettivo alle informazioni ADER accede gratuitamente e in via telematica a tutti i dati rilevanti per la riscossione: anagrafe tributaria, registro delle imprese, banca dati ipotecaria, PRA. Può verificare in tempo reale se il debitore ha conti correnti, immobili, partecipazioni societarie, veicoli.

ADER sa dove cercare.

Ma i Servicers? La legge dice che possono esercitare i poteri di ADER, ma non dice che possono accedere ai suoi dati. E senza dati, i poteri esecutivi restano inutilizzabili. È come dare a qualcuno una chiave senza dirgli dove si trova la porta.

Prima condizione necessaria: occorre un decreto attuativo che estenda ai Servicers e agli operatori di AMCO l’accesso agli stessi sistemi informativi di ADER, nel rispetto del GDPR. Senza questo, la partnership pubblico-privato resta teorica.

Seconda condizione critica: la certezza del regime di responsabilità

ADER risponde solo per dolo o colpa grave, e può definire le controversie con l’ente creditore pagando un ottavo del carico affidato. Questa è una responsabilità limitata e prevedibile, che consente di modellizzare il rischio.

Ma per i Servicers? La normativa tace. Rispondono allo stesso modo, o con responsabilità piena per qualsiasi inadempimento?

Seconda condizione necessaria: chiarire espressamente che ai Servicers si applica lo stesso regime di responsabilità limitata di ADER. L’incertezza su questo punto è un deterrente all’ingresso dei player qualificati, perché espone a un rischio indeterminato che rende impossibile calcolare il costo del rischio operativo.

Terza condizione critica: la standardizzazione delle convenzioni

Oggi ogni ente locale predispone la propria lex specialis di gara, creando frammentazione normativa che impedisce l’industrializzazione. Ogni Servicer deve negoziare condizioni diverse con ogni ente, moltiplicando i costi di transazione.

Terza condizione necessaria: capitolati-tipo standardizzati che definiscano:

  1. Durata dell’affidamento e condizioni di revoca
  2. Modalità di remunerazione (aggio fisso, variabile, premio di performance)
  3. Obblighi di rendicontazione mensile
  4. Regime delle spese di procedure infruttuose
  5. Garanzie patrimoniali richieste

Senza standardizzazione, la scalabilità del modello è impossibile.

Quarta condizione critica: la segregazione patrimoniale e la trasparenza dei flussi

I crediti affidati e le somme riscosse devono costituire patrimonio separato rispetto all’attività generale del Servicer, con rendicontazione autonoma.

Questo è essenziale per due ragioni:

  1. Tutelare l’ente creditore in caso di crisi del Servicer
  2. Garantire la tracciabilità dei flussi ed evitare commistioni tra denaro pubblico e attività commerciale privata

Quarta condizione necessaria: obbligo per i Servicers di adottare sistemi di segregazione patrimoniale analoghi a quelli previsti per le cartolarizzazioni, con rendicontazione puntuale di ogni azione esecutiva tentata.

Quinta condizione critica: la protezione dei dati e la parità di trattamento

I Servicers trattano dati sensibili dei contribuenti: situazione reddituale, patrimoniale, bancaria. Possono applicare tecniche di segmentazione del portafoglio (strategie differenziate per tipologia di debitore), ma devono garantire che non si traducano in discriminazioni arbitrarie.

Quinta condizione necessaria: un provvedimento del Garante Privacy che definisca:

  1. Le finalità del trattamento da parte dei Servicers
  2. Le misure di sicurezza minime obbligatorie
  3. I tempi di conservazione dei dati
  4. I limiti all’uso di intelligenza artificiale e profilazione automatizzata

E soprattutto: la segmentazione deve basarsi su criteri oggettivi (ammontare debito, anzianità, capacità patrimoniale) ed essere proporzionata rispetto all’obiettivo di massimizzazione del recupero.

In conclusione le cinque condizioni giuridiche davvero necessarie sono:

  1. Decreto attuativo sull’accesso ai dati
  2. Chiarimento del regime di responsabilità limitata
  3. Capitolati-tipo standardizzati
  4. Sistemi obbligatori di segregazione patrimoniale
  5. Provvedimento del Garante Privacy sul trattamento dati

Senza queste condizioni, il modello industriale resta teorico: i Servicers hanno i poteri ma non i dati, la responsabilità ma non la certezza dei limiti, la tecnologia ma non l’accesso alle informazioni.

Con queste condizioni, il modello diventa operativo: i Servicers possono investire sapendo di avere accesso ai dati, possono modellizzare il rischio, possono industrializzare i processi con condizioni standardizzate.

E soprattutto: gli investitori possono prezzare correttamente il rischio, perché il sistema diventa trasparente, prevedibile, scalabile. Questo è il presupposto perché il mercato dei crediti pubblici possa effettivamente svilupparsi e tradursi in performance concrete di recupero.

La certezza e trasparenza giuridica sono fattori abilitanti essenziali, non accessori. Operano come moltiplicatori di efficienza su due fronti: la fiducia del mercato (investitori e operatori specializzati) e la fiducia dei cittadini (contribuenti e legittimità democratica).

Sul fronte del mercato: trasparenza come condizione per attrarre investimenti.

Gli operatori specializzati e gli investitori che guardano al settore della riscossione dei crediti pubblici hanno bisogno di prevedibilità. L’incertezza sul quadro giuridico, sulle performance attese, sulla qualità dei portafogli si traduce immediatamente in costi più alti e minore disponibilità a investire.

Per attrarre capitali privati e competenze specializzate servono:

  1. Data room standardizzata: ogni portafoglio affidato deve essere accompagnato da informazioni omogenee e certificate (anzianità dei crediti, tipologia, azioni esecutive già tentate, esistenza di contenziosi pendenti, stime di recovery rate). Senza standard condivisi, ogni operatore deve condurre analisi diverse, moltiplicando i costi di ingresso.
  2. Certificazione della qualità: gli enti creditori dovrebbero fornire attestazioni sulla validità giuridica dei crediti affidati (assenza di sgravi già concessi, prescrizioni, transazioni in corso). Oggi questa garanzia pubblica è carente, costringendo gli operatori a operare “al buio”.
  3. Trasparenza sulle performance storiche: pubblicazione periodica dei tassi di recupero per tipologia di credito e per gestore. Il mercato ha bisogno di dati comparabili per orientare le scelte di investimento e valutare la convenienza delle operazioni.

Senza queste condizioni, gli operatori qualificati esitano a entrare nel settore, perché il rischio informativo è troppo elevato rispetto ai rendimenti attesi.

Sul fronte dei cittadini: trasparenza come garanzia di legalità

L’art. 17 dello Statuto del contribuente estende le disposizioni dello Statuto anche ai concessionari della riscossione. La giurisprudenza ha chiarito che i soggetti che gestiscono in concessione il servizio di riscossione sono equiparati alle pubbliche amministrazioni ai fini del diritto di accesso.

Il contribuente ha diritto di accesso a tutti gli atti della riscossione: cartelle, relate di notifica, estratti di ruolo. L’art. 26 del DPR 602/73 obbliga il concessionario a conservare per cinque anni la documentazione e a farne esibizione su richiesta, senza alcun margine di discrezionalità.

Questo deve valere anche per Servicers e AMCO: devono essere soggetti ai medesimi obblighi di trasparenza, con:

  1. Pubblicazione delle modalità di accesso agli atti
  2. Risposta alle istanze entro termini certi (30 giorni)
  3. Obbligo di indicare negli atti tutte le informazioni previste dall’art. 7 dello Statuto (ufficio presso cui ottenere informazioni, responsabile del procedimento, modalità e termini di impugnazione)

L’art. 7, comma 1-ter impone che gli atti della riscossione indichino, per gli interessi, la tipologia, la norma di riferimento, il criterio di determinazione. Questa disciplina, pensata per ADER, deve applicarsi pienamente anche agli atti emessi da Servicers e AMCO.

Ogni deroga minerebbe la fiducia dei cittadini nel sistema, generando un contenzioso di massa che renderebbe antieconomica l’intera operazione.

Il comma 2-octies della L.B. 2026 impone a AMCO obblighi di rendicontazione e tracciabilità verso gli enti affidanti. Questa trasparenza dovrebbe estendersi al mercato attraverso:

  1. Pubblicazione trimestrale dei tassi di recupero per tipologia di credito
  2. Benchmarking pubblico tra performance di ADER, AMCO, Servicers e gestione diretta
  3. Certificazione esterna delle metodologie di valutazione dei portafogli

Questo consentirebbe a tutti gli attori del sistema – enti creditori, operatori, investitori, cittadini – di:

  1. Valutare la convenienza delle diverse opzioni di affidamento
  2. Confrontare le performance in modo oggettivo
  3. Monitorare l’efficienza del sistema nel tempo
  4. Verificare che i diritti dei contribuenti siano rispettati

In conclusione la certezza e trasparenza giuridica contano moltissimo, perché operano come condizioni necessarie per l’efficienza complessiva del sistema:

Per il mercato: trasparenza = riduzione del rischio informativo = maggiore disponibilità degli operatori qualificati = competizione più efficace = migliori risultati di recupero

Per i cittadini: trasparenza = verificabilità dell’azione amministrativa = tutela effettiva dei diritti = riduzione del contenzioso = risparmio di costi complessivi

Il modello di partnership pubblico-privato può funzionare solo se i poteri sono chiari e azionabili, le responsabilità definite e proporzionali, l’accesso ai dati garantito in sicurezza, la performance misurata e pubblicata, i diritti del contribuente tutelati integralmente.

Il bilanciamento tra efficienza ed equità non è un ostacolo, ma la condizione stessa per rendere sostenibile e legittimo il sistema. Senza trasparenza, manca la fiducia. Senza fiducia, mancano gli investimenti. Senza investimenti, il modello industriale resta sulla carta.

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