Venerdì 13 settembre si è tenuto il convegno organizzato da UNIREC dal titolo “Il processo di implementazione della Direttiva NPL (SMD) in Italia: normativa primaria e secondaria”, con l’obiettivo di aggiornare gli associati sulle novità derivanti dal recepimento della normativa europea sui crediti deteriorati. Tra i relatori figuravano Marcello Grimaldi, Presidente di UNIREC; Silvio D’Amico, Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale V del Dipartimento del Tesoro (MEF); Giuseppe De Simone e Alfonso Parziale dello Studio legale Gianni & Origoni; Egidio Marsico di Call&Ction; Roberto Borrelli di Intrum Italy; Cristian Bertilaccio di MBCredit Solutions; Simone Caraffini di SiCollection e Michela De Marchi, Segretaria Generale Unirec e Vicepresidente di FENCA. I partecipanti hanno dapprima delineato il quadro normativo attuale, evidenziando successivamente le criticità della direttiva e sollecitando il legislatore a fornire maggiore chiarezza interpretativa.
La direttiva UE 2021/2167, adottata dal Parlamento europeo il 21 novembre 2021 (c.d. Secondary Market Directive o SMD), è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 116 del giugno 2024, entrato in vigore lo scorso agosto in ritardo rispetto alle tempistiche dettate dall’Unione Europea che prevedeva il termine per il 29 dicembre 2023. È in corso e aperta fino al 23 settembre la consultazione sulla normativa secondaria a cui UNIREC contribuisce al fine di sostenere l’attività dei propri associati, partecipazione che già era stata preziosa in occasione della consultazione sulla normativa primaria.
L’obiettivo dichiarato della normativa è aumentare la tutela del debitore-consumatore e favorire la concorrenza nel mercato degli NPL. Le novità principali riguardano la liberalizzazione dell’acquisto dei crediti deteriorati, la creazione di un sistema di vigilanza per i gestori dei crediti, il rafforzamento della tutela del debitore ceduto e la costituzione di un mercato europeo per la gestione dei crediti.
Il dottor D’Amico ha specificato che la normativa è la risultanza di vari confronti fatti con gli operatori del settore (a iniziare da Unirec) che mirasse a mantenere e valorizzare le peculiarità italiane, pur andando incontro alle nuove direttive europee in termini di gestione degli NPL.
Gli NPL potranno essere acquistati da qualsiasi soggetto nello spazio europeo, aprendo così il mercato alla gestione transfrontaliera dei crediti. Viene introdotta la figura del gestore dei crediti in sofferenza. Sebbene, infatti, la liberalizzazione del settore consenta a chiunque di acquistare NPL, vige l’obbligo di nominare un gestore iscritto all’albo responsabile degli adempimenti previsti dalla disciplina e in particolare la riscossione e il recupero del credito, la rinegoziazione dei termini, la gestione dei reclami e l’informativa al debitore. Il recupero dei crediti sarebbe soggetto alla licenza 115 TULPS, ma la normativa prevede esplicitamente che possa bastare l’iscrizione all’albo dei gestori dei crediti rendendo il sistema più snello ed efficace. In sostanza il gestore dei crediti in sofferenza può operare sia con doppia licenza – 115 TULPS e 114 TUB – che con solo quest’ultima. L’estinzione anticipata o la posticipazione dei pagamenti non viene definita un’opera di finanziamento al debitore. Il gestore dei crediti sarà comunque sottoposto all’autorizzazione e alla vigilanza della Banca d’Italia, chiamata a garantire il rispetto della normativa. Non vengono modificate le disposizioni esistenti relative alla cartolarizzazione dei crediti, che rimane regolamentata dalla disciplina vigente in materia di società veicolo e strumenti finanziari.
La normativa secondaria regolamenterà l’autorizzazione dei gestori, la governance aziendale, i requisiti patrimoniali, e i sistemi di controllo interno, oltre a stabilire le modalità di vigilanza e le sanzioni applicabili. Il procedimento di autorizzazione consta di vari passaggi prevedendo il rilascio e l’iscrizione all’albo in 90 giorni e l’inizio delle attività nei 12 mesi successivi al deposito dell’istanza. Banca d’Italia continuerà a effettuare controlli periodici anche successivamente all’autorizzazione.
Una corposa documentazione, quella da allegare all’istanza di autorizzazione, relativa all’organizzazione amministrativa e finanziaria dell’azienda che intende accedere all’attività di gestione del credito evidenziando quelli che sono i requisiti per la tutela del settore e del debitore con tanto di sistemi di controllo interni di secondo e terzo livello.
Tra i punti di maggiore attenzione per gli operatori del settore, emerge la disciplina dell’informativa al debitore ceduto. La norma stabilisce che la prima comunicazione debba essere scritta e ne definisce dettagliatamente il contenuto. Questa deve essere precedente al primo contatto telefonico. Gli operatori segnalano potenziali problematiche legate all’aggiornamento delle anagrafiche, con il rischio che le comunicazioni non raggiungano i destinatari, aprendo così la strada a possibili azioni giudiziarie da parte dei debitori di contestazione del mancato contatto per scritto. A emergere durante la tavola rotonda anche la necessità di chiarimenti sulla normativa per evitare interpretazioni ambigue e garantire un quadro normativo solido. Si è inoltre discusso del ruolo delle licenze 115 nel contesto della filiera integrata, con una visione positiva sul decreto legislativo in fase di stesura, che mira a salvaguardare le specificità delle società attive nel recupero del credito. È stata sottolineata l’importanza della trasparenza e della corretta comunicazione con i debitori, auspicando che la nuova normativa contribuisca a uniformare le pratiche anche a livello transfrontaliero, rafforzando la concorrenza nel settore.
In conclusione la dottoressa De Marchi ha fatto una breve panoramica sullo stato dei lavori nel resto dei paesi europei. L’Italia non rimane l’unico stato in ritardo sul recepimento della norma, ma compare in numerosa compagnia. Sono ben 21 gli stati verso cui è stata aperta una procedura d’infrazione, nella maggior parte dei casi per comunicazioni non chiare o incomplete. In alcuni paesi europei, come in Italia, l’ente di vigilanza è stato individuato nella banca nazionale, a volte integrando il controllo con altre autorità finanziarie.
Ad esempio in Spagna, l’ottenimento della licenza per la gestione dei crediti è subordinato all’esistenza di procedure per la gestione dei reclami, a tutela dei clienti finanziari. I gestori del credito saranno inseriti in un registro pubblico gestito dalla Banca di Spagna, che includerà i membri del Consiglio di Amministrazione, il management e i creditori con cui operano. Gli acquirenti non domiciliati in Europa dovranno nominare un rappresentante stabilito in Spagna, che a sua volta deve designare un soggetto autorizzato a svolgere l’attività di gestione, se non è lui stesso a farlo.
In Francia, la licenza è rilasciata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), che richiede la nomina di due senior manager responsabili della gestione quotidiana della società e la creazione di un organismo di vigilanza. L’ACPR si aspetta che la normativa definisca anche le procedure per la gestione di portafogli contenenti crediti sia deteriorati sia non deteriorati. L’autorità di vigilanza ha poteri di controllo non solo sui gestori, ma anche sui fornitori dei servizi esternalizzati, anche se non regolamentati e con sede al di fuori dell’UE.
Invece in Germania, la legge non si applica se l’acquisizione dei crediti è avvenuta prima del 30 dicembre 2023. Tuttavia, se l’acquisizione è successiva a tale data, si applica ai crediti non performing originati da un ente creditizio. La vigilanza è affidata alla Banca di Germania e all’Autorità di Vigilanza Finanziaria (BaFin). Gli avvocati non necessitano di licenza se i servizi prestati sono correlati alle conseguenze legali di un procedimento. Gli acquirenti sono esentati dall’obbligo di nominare un gestore dei crediti se lo sono già loro stessi.
In ogni caso, quello che appare evidente è che la licenza 114 TUB comporterà pesanti oneri economici e gestionali per i soggetti che se ne vorranno dotare, che saranno soggetti a un controllo costante da parte di Banca d’Italia (con relativo rischio di sanzioni, per adempimenti inesatti, fino a 5 milioni di euro). Pertanto, sembra avere senso solo per quegli operatori che abbiano dei piani triennali di significative acquisizioni di NPL, effettuate in maniera costante e non meramente occasionale e di limitata entità.
Venerdì 13 settembre si è tenuto il convegno organizzato da UNIREC dal titolo “Il processo di implementazione della Direttiva NPL (SMD) in Italia: normativa primaria e secondaria”, con l’obiettivo di aggiornare gli associati sulle novità derivanti dal recepimento della normativa europea sui crediti deteriorati. Tra i relatori figuravano Marcello Grimaldi, Presidente di UNIREC; Silvio D’Amico, Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale V del Dipartimento del Tesoro (MEF); Giuseppe De Simone e Alfonso Parziale dello Studio legale Gianni & Origoni; Egidio Marsico di Call&Ction; Roberto Borrelli di Intrum Italy; Cristian Bertilaccio di MBCredit Solutions; Simone Caraffini di SiCollection e Michela De Marchi, Segretaria Generale Unirec e Vicepresidente di FENCA. I partecipanti hanno dapprima delineato il quadro normativo attuale, evidenziando successivamente le criticità della direttiva e sollecitando il legislatore a fornire maggiore chiarezza interpretativa.
La direttiva UE 2021/2167, adottata dal Parlamento europeo il 21 novembre 2021 (c.d. Secondary Market Directive o SMD), è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 116 del giugno 2024, entrato in vigore lo scorso agosto in ritardo rispetto alle tempistiche dettate dall’Unione Europea che prevedeva il termine per il 29 dicembre 2023. È in corso e aperta fino al 23 settembre la consultazione sulla normativa secondaria a cui UNIREC contribuisce al fine di sostenere l’attività dei propri associati, partecipazione che già era stata preziosa in occasione della consultazione sulla normativa primaria.
L’obiettivo dichiarato della normativa è aumentare la tutela del debitore-consumatore e favorire la concorrenza nel mercato degli NPL. Le novità principali riguardano la liberalizzazione dell’acquisto dei crediti deteriorati, la creazione di un sistema di vigilanza per i gestori dei crediti, il rafforzamento della tutela del debitore ceduto e la costituzione di un mercato europeo per la gestione dei crediti.
Il dottor D’Amico ha specificato che la normativa è la risultanza di vari confronti fatti con gli operatori del settore (a iniziare da Unirec) che mirasse a mantenere e valorizzare le peculiarità italiane, pur andando incontro alle nuove direttive europee in termini di gestione degli NPL.
Gli NPL potranno essere acquistati da qualsiasi soggetto nello spazio europeo, aprendo così il mercato alla gestione transfrontaliera dei crediti. Viene introdotta la figura del gestore dei crediti in sofferenza. Sebbene, infatti, la liberalizzazione del settore consenta a chiunque di acquistare NPL, vige l’obbligo di nominare un gestore iscritto all’albo responsabile degli adempimenti previsti dalla disciplina e in particolare la riscossione e il recupero del credito, la rinegoziazione dei termini, la gestione dei reclami e l’informativa al debitore. Il recupero dei crediti sarebbe soggetto alla licenza 115 TULPS, ma la normativa prevede esplicitamente che possa bastare l’iscrizione all’albo dei gestori dei crediti rendendo il sistema più snello ed efficace. In sostanza il gestore dei crediti in sofferenza può operare sia con doppia licenza – 115 TULPS e 114 TUB – che con solo quest’ultima. L’estinzione anticipata o la posticipazione dei pagamenti non viene definita un’opera di finanziamento al debitore. Il gestore dei crediti sarà comunque sottoposto all’autorizzazione e alla vigilanza della Banca d’Italia, chiamata a garantire il rispetto della normativa. Non vengono modificate le disposizioni esistenti relative alla cartolarizzazione dei crediti, che rimane regolamentata dalla disciplina vigente in materia di società veicolo e strumenti finanziari.
La normativa secondaria regolamenterà l’autorizzazione dei gestori, la governance aziendale, i requisiti patrimoniali, e i sistemi di controllo interno, oltre a stabilire le modalità di vigilanza e le sanzioni applicabili. Il procedimento di autorizzazione consta di vari passaggi prevedendo il rilascio e l’iscrizione all’albo in 90 giorni e l’inizio delle attività nei 12 mesi successivi al deposito dell’istanza. Banca d’Italia continuerà a effettuare controlli periodici anche successivamente all’autorizzazione.
Una corposa documentazione, quella da allegare all’istanza di autorizzazione, relativa all’organizzazione amministrativa e finanziaria dell’azienda che intende accedere all’attività di gestione del credito evidenziando quelli che sono i requisiti per la tutela del settore e del debitore con tanto di sistemi di controllo interni di secondo e terzo livello.
Tra i punti di maggiore attenzione per gli operatori del settore, emerge la disciplina dell’informativa al debitore ceduto. La norma stabilisce che la prima comunicazione debba essere scritta e ne definisce dettagliatamente il contenuto. Questa deve essere precedente al primo contatto telefonico. Gli operatori segnalano potenziali problematiche legate all’aggiornamento delle anagrafiche, con il rischio che le comunicazioni non raggiungano i destinatari, aprendo così la strada a possibili azioni giudiziarie da parte dei debitori di contestazione del mancato contatto per scritto. A emergere durante la tavola rotonda anche la necessità di chiarimenti sulla normativa per evitare interpretazioni ambigue e garantire un quadro normativo solido. Si è inoltre discusso del ruolo delle licenze 115 nel contesto della filiera integrata, con una visione positiva sul decreto legislativo in fase di stesura, che mira a salvaguardare le specificità delle società attive nel recupero del credito. È stata sottolineata l’importanza della trasparenza e della corretta comunicazione con i debitori, auspicando che la nuova normativa contribuisca a uniformare le pratiche anche a livello transfrontaliero, rafforzando la concorrenza nel settore.
In conclusione la dottoressa De Marchi ha fatto una breve panoramica sullo stato dei lavori nel resto dei paesi europei. L’Italia non rimane l’unico stato in ritardo sul recepimento della norma, ma compare in numerosa compagnia. Sono ben 21 gli stati verso cui è stata aperta una procedura d’infrazione, nella maggior parte dei casi per comunicazioni non chiare o incomplete. In alcuni paesi europei, come in Italia, l’ente di vigilanza è stato individuato nella banca nazionale, a volte integrando il controllo con altre autorità finanziarie.
Ad esempio in Spagna, l’ottenimento della licenza per la gestione dei crediti è subordinato all’esistenza di procedure per la gestione dei reclami, a tutela dei clienti finanziari. I gestori del credito saranno inseriti in un registro pubblico gestito dalla Banca di Spagna, che includerà i membri del Consiglio di Amministrazione, il management e i creditori con cui operano. Gli acquirenti non domiciliati in Europa dovranno nominare un rappresentante stabilito in Spagna, che a sua volta deve designare un soggetto autorizzato a svolgere l’attività di gestione, se non è lui stesso a farlo.
In Francia, la licenza è rilasciata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), che richiede la nomina di due senior manager responsabili della gestione quotidiana della società e la creazione di un organismo di vigilanza. L’ACPR si aspetta che la normativa definisca anche le procedure per la gestione di portafogli contenenti crediti sia deteriorati sia non deteriorati. L’autorità di vigilanza ha poteri di controllo non solo sui gestori, ma anche sui fornitori dei servizi esternalizzati, anche se non regolamentati e con sede al di fuori dell’UE.
Invece in Germania, la legge non si applica se l’acquisizione dei crediti è avvenuta prima del 30 dicembre 2023. Tuttavia, se l’acquisizione è successiva a tale data, si applica ai crediti non performing originati da un ente creditizio. La vigilanza è affidata alla Banca di Germania e all’Autorità di Vigilanza Finanziaria (BaFin). Gli avvocati non necessitano di licenza se i servizi prestati sono correlati alle conseguenze legali di un procedimento. Gli acquirenti sono esentati dall’obbligo di nominare un gestore dei crediti se lo sono già loro stessi.
In ogni caso, quello che appare evidente è che la licenza 114 TUB comporterà pesanti oneri economici e gestionali per i soggetti che se ne vorranno dotare, che saranno soggetti a un controllo costante da parte di Banca d’Italia (con relativo rischio di sanzioni, per adempimenti inesatti, fino a 5 milioni di euro). Pertanto, sembra avere senso solo per quegli operatori che abbiano dei piani triennali di significative acquisizioni di NPL, effettuate in maniera costante e non meramente occasionale e di limitata entità.