A Suo avviso, il recepimento della direttiva UE 2167/21, porterà cambiamenti anche per gli studi legali e le STA specializzate nelle attività di gestione crediti?
La Direttiva UE 2167/21 è stata oggetto di uno schema di decreto legislativo di attuazione che il MEF ha posto in consultazione in data 30/01/24 e che implica la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al TUB.
Il decreto attuativo introduce all’art. 114. 1 co. 1 lett. c) TUB la figura del “gestore di crediti in sofferenza” individuata nelle “… società iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza” ovvero chi, in forma imprenditoriale, svolga l’attività di gestione dei crediti deteriorati per conto di un “acquirente” (la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza).
Affinché si possa parlare di “gestore” è sufficiente lo svolgimento di “almeno una” delle attività di gestione elencate dall’art. 3 della Direttiva (i.e. riscuotere o recuperare dal debitore, rinegoziare il credito, gestire reclami).
Il “gestore” può avvalersi di un terzo (“fornitore di servizi di gestione dei crediti”) per lo svolgimento delle attività di gestione (non tutte contemporaneamente).
La Direttiva, quindi, distingue nettamente queste due figure, prevedendo solo per il “gestore” un regime di riserva, una procedura autorizzativa e una apposita disciplina comportamentale.
La Direttiva prevede espressamente che: (i) “esistono alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari che esercitano le loro attività professionali ai sensi del diritto nazionale e che attuano l’esecuzione di misure vincolanti, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero poter esentare anche tali professioni dall’applicazione della presente direttiva” (n.23 delle premesse); (ii) “gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati […] quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione” (art. 2 co. 6). Pertanto, in mancanza di interventi normativi ad hoc da parte del Legislatore italiano, la presente Direttiva avrebbe riflessi sull’attività giudiziale e stragiudiziale svolta dagli studi legali e dalle STA specializzate nel settore di gestione crediti.
Sarebbe comunque auspicabile che il testo definitivo del D. Lgs. chiarisca se gli studi legali e/o le STA rientrino nella definizione dei cd. “fornitori di servizi” soggetti all’onere di vigilanza da parte delle autorità preposte (i.e. Banca d’Italia) ivi compreso il sistema sanzionatorio in caso di violazioni, poiché ad oggi l’unico organo di controllo delle attività degli studi legali è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di riferimento del singolo professionista e il CNF
A Suo avviso, il recepimento della direttiva UE 2167/21, porterà cambiamenti anche per gli studi legali e le STA specializzate nelle attività di gestione crediti?
La Direttiva UE 2167/21 è stata oggetto di uno schema di decreto legislativo di attuazione che il MEF ha posto in consultazione in data 30/01/24 e che implica la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al TUB.
Il decreto attuativo introduce all’art. 114. 1 co. 1 lett. c) TUB la figura del “gestore di crediti in sofferenza” individuata nelle “… società iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza” ovvero chi, in forma imprenditoriale, svolga l’attività di gestione dei crediti deteriorati per conto di un “acquirente” (la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza).
Affinché si possa parlare di “gestore” è sufficiente lo svolgimento di “almeno una” delle attività di gestione elencate dall’art. 3 della Direttiva (i.e. riscuotere o recuperare dal debitore, rinegoziare il credito, gestire reclami).
Il “gestore” può avvalersi di un terzo (“fornitore di servizi di gestione dei crediti”) per lo svolgimento delle attività di gestione (non tutte contemporaneamente).
La Direttiva, quindi, distingue nettamente queste due figure, prevedendo solo per il “gestore” un regime di riserva, una procedura autorizzativa e una apposita disciplina comportamentale.
La Direttiva prevede espressamente che: (i) “esistono alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari che esercitano le loro attività professionali ai sensi del diritto nazionale e che attuano l’esecuzione di misure vincolanti, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero poter esentare anche tali professioni dall’applicazione della presente direttiva” (n.23 delle premesse); (ii) “gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati […] quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione” (art. 2 co. 6). Pertanto, in mancanza di interventi normativi ad hoc da parte del Legislatore italiano, la presente Direttiva avrebbe riflessi sull’attività giudiziale e stragiudiziale svolta dagli studi legali e dalle STA specializzate nel settore di gestione crediti.
Sarebbe comunque auspicabile che il testo definitivo del D. Lgs. chiarisca se gli studi legali e/o le STA rientrino nella definizione dei cd. “fornitori di servizi” soggetti all’onere di vigilanza da parte delle autorità preposte (i.e. Banca d’Italia) ivi compreso il sistema sanzionatorio in caso di violazioni, poiché ad oggi l’unico organo di controllo delle attività degli studi legali è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di riferimento del singolo professionista e il CNF