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Rottamazione cartelle, interessi al 4,5% per chi non salda entro oggi

Per i contribuenti che si avvalgono della rottamazione delle cartelle scade oggi lunedì 31 luglio il termine per pagare la prima o unica rata per la rottamazione. I contribuenti che, salvo proroghe postume, non pagheranno la prima o unica rata della definizione, perderanno i benefici previsti dalla legge e l’agenzia delle Entrate-Riscossione riprenderà le procedure. Da qui l’opportunità di ripassare le regole su come effettuare i pagamenti e sulle conseguenze che possono derivare dal fatto di non pagare da subito o di smettere di pagare nel corso del piano di versamenti.

Le rate
Per i pagamenti, è stabilito che il 70% delle somme dovute per la rottamazione deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento può essere fatto in unica soluzione entro oggi, o a rate (al massimo tre nel 2017 e due nel 2018). Per il 2017, la scadenza delle rate è fissata al 31 luglio, al 30 settembre, che slitta al 2 ottobre, e al 30 novembre 2017; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata al 30 aprile e al 30 settembre, che slitta al 1° ottobre 2018.

Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017.

Cosa accade a chi non paga
Chi non rispetterà la scadenza di domani perderà i benefici della rottamazione. La legge stabilisce, infatti, che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata:

– la definizione non produce effetti e ripartono le procedure di riscossione;

– non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateazione, salvo che per cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione;

– possono essere ripresi i pagamenti delle rate in corso alla data di presentazione della domanda e in regola con i precedenti pagamenti. In questo caso, l’agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze, secondo un piano con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

Problemi simili se il pagamento è parziale
Se il mancato, insufficiente o tardivo pagamento riguarda rate successive alla prima:

– si perdono gli effetti della definizione e ripartono le procedure di riscossione;

– non si possono ottenere nuove dilazioni salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;

– i precedenti pagamenti sono considerati acconti sugli importi complessivamente dovuti.


Autore: Salvina Morina, T. Morina
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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