Dalla Redazione

Rottamazione cartelle esattoriali 2017: entro 15 giugno arriva la comunicazione di Equitalia, poi l’addio dell’ente

Mancano ormai 48 ore alla comunicazione ufficiale di Equitalia a tutti i contribuenti che hanno aderito entro il 21 aprile scorso alla definizione agevolata, che riceveranno informazioni circa l’ammontare di quanto dovuto. Entro il 15 giugno 2017 infatti per ciascuna richiesta presentata dovrà pervenire la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017. A partire dal prossimo 16 giugno poi una copia della comunicazione sarà altresì visionabile nell’area riservata del portale dell’Agente della Riscossione. Il comunicato pubblicato sul sito di Equitalia specifica che la comunicazione conterrà al suo interno informazioni riguardanti:

  1. accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  2. eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  3. l’importo/i da pagare
  4. la data/e entro cui effettuare il pagamento;
  5. il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1;
  6. il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.

In base ai debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia risponderà indicando 5 possibili casistiche che indicheranno un accoglimento totale o parziale o nullo della richiesta fatta. In dettaglio i contribuenti si troveranno dinanzi a tali sigle:

AT – Accoglimento totale della richiesta

AP – Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, vi è un importo da pagare;

AD – Sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili” non si deve pagare nulla;

AX – Per i debiti “rottamabili” non deve pagare nulla mentre ha un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”;

RI – Rigetto: i debiti che ha indicato nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e resta quindi un importo da pagare.

Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito al totale restante da pagare oggetto di definizione oppure quanto debito residuo resta dalla definizione, per i  debiti non rottamabili verrà allegato un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con indicate le specifiche motivazioni  che hanno portato all’ esclusione.

Come si può procedere al pagamento?

Ricevuto il via per la rottamazione totale e/o parziale il contribuente potrà procedere procedere al pagamento presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale Equitalia e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, agli sportelli . Per poter aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario, ricorda Equitalia che la richiesta di attivazione del mandato sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Fondamentale altresì ricordare per non essere poi esclusi in corso dal piano di rateizzazione che per legge

  • con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
  • potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.
     

Dal 1 luglio l’addio di Equitalia

Dall’1 luglio Equitalia sarà sostituita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come prevede il decreto fiscale n.193/2016, convertito nella legge 225/2016, ma per i contribuenti non cambia di fatto nulla, se non il nome dell’ente cui dovranno pagare.

Il sostituto di Equitalia avrà più poteri del predecessore per riscuotere i crediti e avrà competenza per tutto quanto faceva prima capo alla stessa Equitalia. Diversamente da quest’ultima, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà utilizzare banche dati e informazioni già in uso all’Agenzia delle Entrate «anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale». La nuova Agenzia prenderà in carico cartelle e debiti pendenti con Equitalia.

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