Credito e consumatori

Pignoramento: è possibile averne più di uno sullo stipendio?

In alcuni casi è possibile più di un pignoramento dello stipendio : questo avviene con la sottoscrizione della cessione del quinto dello stipendio. Questa modalità è una scelta volontaria del debitore che non pregiudica la possibilità di un successivo pignoramento del quinto, calcolato sulla base dell’intera busta paga e non del residuo al netto della cessione. A quanto può arrivare però al massimo il pignoramento dello stipendio? Due sono le esigenze che devono essere necessariamente rispettate e che incidono:

  1. da un lato quella del creditore di veder soddisfatte le proprie ragioni;
  2. dall’altro quella del debitore e della sua famiglia di avere un’esistenza libera e dignitosa, come del resto la nostra Costituzione garantisce.

A differenza, però, di quanto avviene con la pensione, per lo stipendio non esiste un minimo vitale impignorabile e, pertanto, il quinto pignorabile viene calcolato sull’intera busta paga. Nel caso in cui il lavoratore abbia più debiti con soggetti differenti e questi vogliano pignorare il medesimo stipendio la regola è la seguente:

  • se le cause del debito sono diverse, sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, ma a condizione che, all’esito dei successivi pignoramenti, lo stipendio non scenda al di sotto della metà. In sintesi, dunque, al creditore deve sempre essere garantito almeno il 50% del suo stipendio;

 

  • quando invece le cause del debito sono le stesse, non possono essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente. Seguirà la regola del cosiddetto «accodo»: in pratica, il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi unicamente quando il creditore precedente sia stato pagato completamente.

Per  «causa» si intende la ragione per la quale il debito è stato contratto, se la motivazione è la medesima, esempio mancato pagamento degli alimenti all’ex moglie e al figlio, il motivo per cui il debitore ha contratto il debito è il medesimo e rientra  nei ‘debiti alimentari’ e potrà essere saldato solo con la regola dell’accodo. Invece qualora un soggetto abbia contratto due debiti uno con l’erario, per non aver pagato le tasse, e l’altro per mancato pagamento degli alimenti, avrà due tipologie di debiti differenti entrambi pignorabili dallo stesso stipendio, ma, appunto, la somma detratta non potrà eccedere oltre la metà del suo importo.

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