Scelti per voi

Enti «non Equitalia» rottamazione caos su multe e interessi

La rottamazione delle cartelle si estende anche alle multe stradali e ai tributi locali che spettano agli enti che non si avvalgono di Equitalia. Ma l’estensione è contenuta in un emendamento destinato a sollevare più problemi che certezze.

Partiamo dalle intenzioni sicure dell’emendamento, che aggiunge al Dl 193/2016 l’articolo 6-bis e punta permettere anche nei Comuni dove non opera Equitalia (ora sono più di 4.500, la maggioranza) la rottamazione già prevista per le cartelle iscritte a ruolo dall’agente nazionale. In questo modo, si evita di discriminare cittadini che si trovano in situazioni identiche in tutto tranne che nel territorio in cui hanno il debito da saldare. Ma per chi ha debiti con enti che non si avvalgono di Equitalia, la sanatoria non è automatica: dipenderà dalla volontà degli enti, che avranno 60 giorni per aprire alla rottamazione anche i loro crediti. Nella delibera andrà stabilito il numero di rate (da pagare comunque entro il 30 settembre 2018, nuovo termine della rottamazione “nazionale”) e le procedure.

Fin qui le certezze, ma quando si entra nel merito i problemi si complicano. Sulle multe stradali, il trattamento per i debitori degli enti locali “non-Equitalia” potrebbe essere addirittura più favorevole rispetto agli altri: la sanatoria introdotta con l’emendamento di ieri prevede «l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate». Dato che le cosiddette multe stradali sono sanzioni amministrative, se ne può dedurre che verrà abbuonato anche l’importo della multa stessa, mentre per le cartelle emesse da Equitalia lo “sconto” si limita a interessi e maggiorazioni semestrali (articolo 6, comma 11, del Dl 193). Certo, il comma 5 del nuovo articolo 6-bis stabilisce che «si applicano i commi 10 e 11» dell’articolo 6, cioè quelli che riguardo alle multe chiariscono proprio che il beneficio è limitato a interessi e maggiorazioni. Ma il rinvio a questi commi è scoordinato, e spiegato dalla relazione tecnica solo con l’intenzione di chiarire che la sanatoria nei “Comuni Equitalia” rimane automatica. Inoltre, le «sanzioni relative» alle entrate citate nell’articolo 6-bis sono formalmente diverse dalle «sanzioni incluse» nei ruoli di cui parla l’articolo 6.

In tutte le altre entrate riscosse in proprio con l’ingiunzione (Ici-Imu, Tarsu e altre entrate locali), la rottamazione ovviamente non cancella l’imposta dovuta, ma la facoltà per i Comuni di decidere «l’esclusione delle sanzioni» non cita gli interessi di mora che i Comuni hanno stabilito nel proprio regolamento. Il tasso, che può superare di tre punti quello degli interessi legali (lo spiega il comma 165 della legge 296/2006), cambia naturalmente nel tempo, e varia in base alle scelte dei singoli Comuni. La mancata citazione nel nuovo articolo 6-bis, comunque, sembra destinata a farlo sopravvivere anche per le partite eventualmente rottamate, con un risultato paradossale: nell’Imu o negli altri tributi locali gestiti da Equitalia la rottamazione, oltre a essere automatica, cancella anche gli interessi di mora, nelle entrate degli altri Comuni blocca invece solo le sanzioni.

Gli emendamenti cambiano anche il calendario con cui gli enti dovranno decidere se affidarsi al nuovo agente nazionale. La delibera andrà approvata entro il 1° luglio, data di nascita anche di «Agenzia delle Entrate – Riscossione».


Autore: Maurizio Caprino, Gianni Trovati
Fonte:

Il Sole 24 Ore

sanatoriadebitorirottamazioneequitaliaenti

Credit Village è oggi il punto di incontro e riferimento - attraverso le sue tre aree, web, editoria, eventi - di professionisti, manager, imprenditori e operatori della gestione del credito. Nasce nel 2002 con l’intento di diffondere anche in Italia, così come avveniva nel mondo anglosassone, la cultura del Credit e Collection Management.