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Anagrafe conti bancari aperta

Anagrafe dei conti bancari aperta ai curatori per il recupero dei crediti del fallimento, anche se non hanno ancora un titolo esecutivo. Il decreto legge “banche” (n. 59/2016, in G.U. n. 102 di ieri) aumenta le possibilità di recupero a favore dei creditori nelle procedure concorsuali. E il favor per i creditori è il leitmotiv del provvedimento d’urgenza, nelle parti in cui si occupa di processo esecutivo e decreto ingiuntivo. Per le esecuzioni si stoppano i procedimenti incidentali di opposizione del debitore: la deadline è il momento in cui si dispone la vendita del bene pignorato; inoltre si cerca di rendere più appetibile l’acquisto, consentendo di visionare gli immobili, di intestarli a terzi e di ottenere la consegna in tempi più rapidi (si veda ItaliaOggi di ieri).

Esecuzioni. Il decreto prevede l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione per espropriazione (articolo 615 del codice di procedura civile) se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. L’opposizione può essere proposta oltre il termine nel caso sia fondata su fatti sopravvenuti o se l’interessato dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Di questa preclusione si deve dare avviso nell’atto di pignoramento. Rimane fermo il termine di 20 giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile).

Decreti ingiuntivi. Con il decreto ingiuntivo si ottiene, senza contraddittorio, l’ordine giudiziale di pagamento di somme dimostrate da prova scritta (come le scritture contabili dell’impresa). Se il debitore fa opposizione si incardina un processo ordinario con le sue lungaggini. Una misura per il creditore è la provvisoria esecuzione, quindi questi può pignorare anche il giudizio è ancora in corso (e questo è un deterrente per i debitori). Il decreto rafforza la possibilità di ottenere la provvisoria esecutività: nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice diventa obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata.

Immobili. Nel caso in cui la vendita è affidata a un commissionario, il numero complessivo dei tentativi di vendita non può essere superiore a tre. Si semplifica l’iter di liberazione dell’immobile pignorato: il decreto legge prevede l’esecuzione a cura del custode secondo le disposizioni del giudice, anche senza l’osservanza delle formalità previste per l’esecuzione per consegna o rilascio (articolo 605 codice di procedura civile). Si prevede il diritto degli interessati a presentare un’offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta sarà da inoltrare per il tramite del portale delle vendite pubbliche. La norma prevede precauzioni tese a garantire la riservatezza degli interessati e a impedire contatti tra loro. Le vendite di beni immobili pignorato devono svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche. Si prevede la possibilità che il bene pignorato sia assegnato a favore di un terzo da nominare. Si prevede la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà. I giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, con lo scopo di ridurre i tempi del recupero del credito. Il professionista delegato alla vendita deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita e poi rapporti periodici semestrali.

Indagini dei curatori. Il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti debitori di procedure concorsuali per il recupero o la cessione dei crediti, anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore. Le norme si riferisco anche all’anagrafe dei conti bancari.

Legge fallimentare. Per velocizzare i tempi si prevede la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica e non è necessario convocare i componenti press il curatore. Il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica: bisogna preservare il diritto di partecipare e ci si può avvalere di terzi fornitori di servizi informatici. Il curatore potrà essere revocato per il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che sono disponibili somme per la ripartizione ai creditori. L’adunanza dei creditori si può svolgere in via telematica.


Autore: Antonio Ciccia Messina, Cristina Bartell
Fonte:

Italia Oggi

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