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Crediti e debiti vanno attualizzati

Il nuovo criterio di valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato previsto dal Codice civile trova le regole applicative. L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha aggiornato i principi contabili Oic 15 Crediti e Oic 19 Debiti in base a quanto prevede l’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 139/15, in vigore dal 1° gennaio, che ha recepito la direttiva contabile 34/13. I due documenti sono diffusi in bozza per la consultazione fino al 30 aprile. Per la valutazione di crediti e debiti, l’articolo 2426 n. 8 del Codice civile prevede la rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. In base alla relazione, questa tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (attivi e passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non di quello nominale. Inoltre, la norma impone che la valutazione di crediti e debiti sia effettuata tenendo conto del fattore temporale: questo implica la necessità di “attualizzare” crediti e debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. L’Oic declina quanto prevede la norma di legge e detta regole speculari che, pertanto, valgono per crediti e per debiti. I due principi separano, in differenti paragrafi, le regole relative al costo ammortizzato da quelle relative all’attualizzazione.

Costo ammortizzato

Per la definizione di costo ammortizzato l’articolo 2426 comma 2 del Codice civile rimanda ai principi contabili adottati dalla Ue, in sostanza al paragrafo 9 dello Ias 39. Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui queste sono state valutate al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Con la valutazione al costo ammortizzato, per esempio, i costi accessori ad un finanziamento, che sino ai bilanci 2015 erano iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in base alla durata del prestito, dal 2016 entrano a comporre la valutazione del debito, essendo inclusi nello stesso, e sono ammortizzati lungo la sua durata in modo da integrare e rettificare gli interessi calcolati al tasso nominale. Un finanziamento di 1.000, per un tempo x, ad un tasso del 3% con oneri accessori di 25 comporta il calcolo di un interesse effettivo superiore pari (per esempio) al 3,25%: in genere, per il calcolo si utilizza un foglio di Excel. Tuttavia, i due principi contabili prevedono che tale criterio può non essere applicato a crediti e debiti se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, rispetto alla valutazione effettuata al valore nominale: pertanto, l’Oic valorizza il principio generale della rilevanza che il decreto ha inserito nell’articolo 2423, eliminando i richiami allo stesso “frammentati” in altri articoli.

Attualizzazione

L’attualizzazione prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi in base al tasso effettivo dell’operazione e non a quello nominale. Il tasso effettivo è confrontato con quello di mercato, che è il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quello in oggetto. Tuttavia i due principi contabili precisano che, in base all’articolo 2423 comma 4 del Codice civile, l’attualizzazione può non essere applicata a crediti e debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato. Oltre al caso in cui il tasso d’interesse effettivo non è significativamente diverso da quello di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se crediti e debiti sono a breve termine, situazione che riguarda quelli con scadenza inferiore a dodici mesi. L’effetto derivante dall’attualizzazione si rileva nel conto economico come provento/onere finanziario lungo la durata del credito/debito: possono fare eccezione i crediti/debiti finanziari se le caratteristiche dell’operazione attribuiscono a tale componente natura diversa.


Autore: Franco Roscini Vitali
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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