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Condominio, il debito dei morosi si prescrive in cinque anni: come evitare che diventi inesigibile

Il debito di ciascun condomino, consistente in quote non pagate, è riportato nel piano di ripartizione consuntivo sotto la voce “saldo passivo”. Ma come evitare che questo credito del condominio si prescriva e diventi inesigibile?

Per la Corte di Appello di Genova n. 513/2009, «i saldi passivi, regolarmente approvati e ripartiti per gli esercizi precedenti, costituiscono una effettiva posta di debito nei confronti del condominio che può essere inserita nel rendiconto annuale dell’amministratore (il “consuntivo”) ed approvata legittimamente dall’assemblea, con la conseguente obbligatorietà ed ottenimento, in caso di mancata estinzione, dello speciale decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, previsto dall’articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile».

I saldi passivi non pagati vengono riportati nei piani di riparto delle gestione successive perché, in base all’articolo 2948 ,comma 4, del Codice civile «(…) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», si prescrive in cinque anni proprio come accade con il pagamento, appunto periodico, delle quote delle spese condominiali, a carico di ogni singolo condomino.

Inoltre «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (articolo 2935 del Codice civile). Il giorno in cui il diritto può essere fatto valere coincide con la data di scadenza del termine di pagamento della rata risultante dal piano di ripartizione preventivo delle spese, oppure con la data di approvazione del piano di ripartizione consuntivo, nel quale è riportato il saldo passivo relativo alla gestione conclusa.

Per stabilire il momento in cui iniziano a decorrere i termini per la prescrizione parte della giurisprudenza ha ritenuto che i termini decorressero dalla data di delibera delle spese condominiali (momento in cui sorge l’obbligo dei condòmini pagare i contributi) e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, «volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali» (Corte di Cassazione, sentenza 15288/2005).

Ultimamente la Corte di cassazione (sentenza 4489/2014) ha stabilito che «… trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell’articolo 2948 codice civile, n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti (Cassazione, sentenza 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto». Quest’ultimo, infatti, costituisce titolo di credito nei confronti del singolo condomino, mentre è da escludersi che delibere successive, concernenti i crediti del condominio per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito. Nel senso che una volta approvato il saldo passivo, riportarlo nei piani di riparto degli anni successivi non comporta il sorgere del credito ex novo e i termini di prescrizione decorreranno sempre dalla data di approvazione del rispettivo piano di riparto e non di quelli successivi in cui è solo riportato..


Autore: Luana Tagliolini
Fonte:

Il Sole 24 Ore

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