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I crediti quando richiesti vanno provati

Una sentenza di qualche settimana, emessa dal Tribunale di Modena nei confronti del Banco Popolare (nel dettaglio la Società Gestione Crediti BP Scpa, mandataria del Banco PopolareSc, ndr), fa chiarezza sui rapporti tra creditori e fideiussori.

Il caso prende spunto da una vicenda nella quale la banca aveva ingiunto alcuni privati di pagare una somma molto consistente (oltre 1,2 milioni di euro) in quanto fideiussori di una società (Reggiani Costruzioni S.p.A.) a titolo di scoperto di conto corrente.

La sentenza è di particolare interesse in quanto tratta un argomento oggi molto sentito (l’onere della prova che incombe sugli istituti di credito con estensione agli aspetti dell’anatocismo e dell’usura) e fa perno sui rapporti tra banca e cliente e la possibilità da parte di quest’ultimo di ottenere riconosciute le proprie ragioni, malgrado sia il contraente debole.

“ La Cassazione negli ultimi anni ha emesso diverse sentenze, tra cui la 21466 del 2013, in cui ha precisato che se la banca intende agire, con il decreto ingiuntivo, per recuperare da un cliente delle somme-precisa l’avvocato Letizia Vescovini che ha seguito la causa-deve essere in grado di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto e il contratto di conto corrente da cui questo rapporto è sorto, per consentire di verificare se il saldo di cui si chiede il pagamento è realmente dovuto”. Gli estratti conto consentono infatti di ricostruire l’intero rapporto banca/cliente e verificare se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se sono legittime.

“Il dato importante è uno-aggiunge Vescovini-: il cliente ha diritto a ottenere la restituzione dalla banca degli interessi, se questi non sono stati pattuiti in un contratto. Non solo. Ha diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di anatocismo per effetto della ricapitalizzazione trimestralmente degli interessi passivi. Ancora: ha diritto alla restituzione delle somme pagate indebitamente a titolo di Cms (commissione di massimo scoperto, poi cancellata nel 2011, ndr); infine gli spetta, sempre di diritto, la restituzione degli interessi se è stato superato il tasso soglia di usura.

Di fatto, accade spesso che depurato il credito della banca da tutte le voci sopradescritte sia il cliente a essere a credito o quanto meno a veder ridotto notevolmente il proprio debito”.

Proprio in virtù di questo ragionamento il Tribunale di Modena ha dato seguito a questi principi e ha revocato il decreto ingiuntivo di 1,2 milioni di euro, emesso da Bpv a carico di fideiussori, poiché la banca non è riuscita a dimostrare come si sia determinata la somma.

In pratica, la banca, non avendo prodotto tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, non ha consentito al giudice di verificare se la somma in questione era davvero dovuta.  A quel punto ha revocato (ovvero privato di efficacia/eliminato) il decreto ingiuntivo e i fideiussori sono stati dispensati dal versare la somma.

Come spiega l’esperta, in base ai principi che regolano l’onere della prova, ribaditi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, la banca che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l’esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il contratto di conto corrente da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento.

Vale a dire degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, dall’apertura all’estinzione del conto, perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto.

“ Come ha ribadito la Cassazione nella sentenza 21466 del 2013 nei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto-conclude Vescovini-né la banca può sottrarsi dall’assolvimento di questo onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”.

I fideiussori hanno così presentato opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non aveva prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto necessari per verificare la regolarità degli importi addebitati tra cui anche l’applicazione di interessi anatocistici e usurari.


Autore: Lucilla Incorvati
Fonte:
Il Sole 24 Ore Plus 24

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