Scelti per voi

Credito prescritto, sgravio limitato

È corretto il comportamento delle imprese che hanno dedotto in passato i crediti prescritti, sempre che sussista il requisito dell’inerenza. Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate durante l’edizione 2014 di Telefisco. Tuttavia si ritiene che non sia possibile dedurre in Unico 2014 le perdite su crediti per i quali la prescrizione si è verificata in periodi d’imposta precedenti. Ma proviamo a ricostruire il quadro.


Lo scenario
La circolare 26/E/2013 ha precisato che la norma inserita nel l’articolo 101, comma 5, del Tuir, in base alla quale gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità della perdita sussistono, tra l’altro, quando il diritto alla riscossione è prescritto, trova applicazione per i crediti la cui prescrizione opera dal periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012.

In precedenza, la relazione tecnica al Dl 83/2012 aveva sottolineato che non erano stati attribuiti effetti finanziari a tale disposizione, in quanto già secondo la legislazione previgente si doveva ritenere vigente la stessa regola. È stato, al riguardo, seguito l’orientamento espresso da Assonime nella circolare 15/2013, secondo il quale la norma ha un’efficacia meramente interpretativa e l’introduzione di una previsione espressa non implica che le imprese, in passato, non fossero legittimate a ritenere che la prescrizione del credito fosse di per sé idonea a consentire la deduzione della perdita.
Poiché si tratta una fattispecie estintiva del credito che promana dal Codice civile, in base al principio di competenza la perdita deve assumere rilevanza fiscale nell’esercizio in cui si determina l‘irreversibile cancellazione del credito e non è, quindi, consentito dedurla in periodi di imposta successivi a quello di compimento della prescrizione.
La prescrizione del diritto di credito si compie, in via ordinaria, in dieci anni ma in determinate ipotesi il Codice civile dispone termini più brevi per alcuni rapporti contrattuali (pigioni, interessi, contratti di trasporto e spedizione, assicurazioni) e prescrizioni presuntive (per le prestazioni di commercianti, albergatori, farmacisti eccetera, in relazione alle quali il creditore può ottenere il soddisfacimento del credito mediante il deferimento del giuramento al debitore). La norma non opera distinzioni al riguardo, ma si ritiene che la prescrizione presuntiva non comporti l’estinzione del diritto, assumendo, al contrario, che il credito sia estinto per il pagamento da parte del debitore: in tal caso non è, di conseguenza, possibile dedurre la perdita (così Assonime nella circolare 15/2013).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui lo stesso è sorto (articolo 2935 del Codice civile). È necessario verificare, ai fini della deducibilità della perdita, che non si siano manifestati atti sospensivi o interruttivi della prescrizione (quale la costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto) successivi alla scadenza del termine di pagamento del credito. Si ritiene che se la perdita è stata dedotta dall’impresa nello stesso periodo d’imposta di maturazione della prescrizione l’onere di dimostrare la sussistenza di atti interruttivi incomba sull’ufficio delle Entrate, mentre se è stata dedotta in un periodo d’imposta successivo l’onere della prova spetti al contribuente.


Le contestazioni
Nella risposta di Telefisco l’Agenzia ha ribadito che può contestare la mancanza dell’inerenza qualora l’inattività del creditore configuri un’«effettiva volontà liberale». La circolare 26/E/2013 ha affermato che, in relazione alla deduzione delle perdite su crediti, «resta in ogni caso impregiudicato il potere dell’amministrazione finanziaria di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell’elusività dell’operazione» (articolo 37-bis del Dpr 600/1973) e che le operazioni che presentano un più alto profilo di rischio sono quelle che intercorrono tra soggetti non indipendenti. Potrà essere, quindi, contestata la rilevanza fiscale della perdita non solo qualora il corrispettivo non risulti congruo ma anche in caso di immotivata inerzia del creditore


Autore: Gianfranco Ferranti
Fonte:

Il Sole 24 Ore

Credit Village è oggi il punto di incontro e riferimento - attraverso le sue tre aree, web, editoria, eventi - di professionisti, manager, imprenditori e operatori della gestione del credito. Nasce nel 2002 con l’intento di diffondere anche in Italia, così come avveniva nel mondo anglosassone, la cultura del Credit e Collection Management.