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Recupero crediti tributari

Domanda: Avverso gli atti di accertamento di una P.A. per il recupero della tassa automobilistica, gli eredi del cuius (proprietario del veicolo) hanno eccepito l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario dichiarando al tempo stesso il mancato possesso del veicolo. Quale azione può intraprendere l’amministrazione per non pregiudicare il recupero del credito?

 

Risposta:Si richiede quale azione possa intraprendere la pubblica amministrazione al fine di recuperare il credito derivante dalla tassa automobilistica (cd. “bollo auto”) nel caso in cui il proprietario del veicolo sia deceduto ed i suoi eredi abbiano eccepito l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, dichiarando al tempo stesso il mancato possesso del veicolo.

Preliminarmente occorre precisare che l’accettazione dell’eredità può avvenire sia in modo espresso oppure in modo tacito, ovvero per facta concludentia.

Invero, se il figlio dell’erede utilizzasse o ponesse in vendita un bene facente parte dell’eredità, tale comportamento comporterebbe un’accettazione tacita dell’eredità, con la conseguenza che, nel caso astrattamente configurato, il figlio del de cuius diventerebbe automaticamente “erede”, acquisendo i diritti ed i relativi oneri. Infatti, in seguito alla confusione dei patrimoni conseguente all’accettazione dell’eredità, l’erede deve rispondere di tutte le obbligazioni, anche tributarie, facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. Nel caso di specie tuttavia, gli eredi del de cuius hanno dichiarato il non possesso del veicolo.

Al fine di evitare la confusione del proprio patrimonio con quello del de cuius, l’erede può altresì accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Tale ultima opportunità consente all’erede di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto, pertanto l’erede in tal caso non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti ex art. 490 c.c.

Secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità, spetta all’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onore di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato per poter esigere l’adempimento dell’obbligazione del dante causa (Cfr. Cass. ordinanza n. 21101 del 13 ottobre 2010).

Preme rilevare che secondo quanto disposto recentemente dalla giurisprudenza tributaria, ritenendo “pacifico che sui beni personali degli eredi accentanti con beneficio di inventario, non è possibile aggressione da parte dei creditori del de cuius” l’Ente della riscossione prima di procedere ad eventuali azioni di recupero, oltre a verificare preliminarmente la regolarità dell’ordine impartito dall’Ente impositore, deve valutare i limiti entro cui lo stesso può essere eseguito.

Invero, l’Ente riscossore è obbligato a “verificare la sussistenza del credito presupposto all’esecuzione, predisponendo, anche in autotutela, l’eventuale prescrizione o decadenza del titolo”. La grave negligenza nell’adempimento di tali doveri può pertanto dar luogo a responsabilità ex art. 96, c. 3, c.p.c. (Cfr. Commissione tributaria di Firenze – sez. I, sentenza n. 257 del 3.6.2011).

Pertanto, in base alle considerazioni suddette, a fronte di una accettazione di eredità con beneficio d’inventario, spetta all’autorità finanziaria, nonché all’ente impositore effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare se i beni dell’asse ereditario permettano di fatto la riscossione del credito tributario.

Nel caso di specie, e secondo quanto esposto, l’autorità finanziaria potrà recuperare il tributo dovuto dal de cuius facendo riferimento ai soli beni trasmessi agli eredi, ovvero sul solo veicolo. Vi è da precisare inoltre che l’art. 8 del d.lgs. 472/1997 consente di addebitare agli eredi soltanto i tributi ed i relativi interessi, ma non anche le relative sanzioni.

Pertanto, laddove la cartella con la richiesta di pagamento venga respinta con l’apposizione della sigla “destinatario defunto”, la stessa deve essere riformulata scorporando le eventuali sanzioni originariamente conteggiate.


Fonte:

Il Sole 24 Ore

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