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Certificazione crediti ko

Trenta giorni per certificare i crediti verso i fornitori e 12 mesi per pagarli. Ma il secondo termine non si applica agli enti soggetti al Patto di stabilità interno. Con due circolari gemelle pubblicate ieri (la n. 35 e la n. 36), il Mef ha fornito le indicazioni operative per procedere alla certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, nonché delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il meccanismo è quello disegnato dall’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del dl 185/2008 e sviluppato dai decreti adottati dallo stesso Mef lo scorso 22 maggio. Da allora il quadro normativo ha subito alcune rilevanti modifiche. In particolare, è stato ridotto a 30 giorni dal momento dell’istanza di certificazione il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilità del credito.

Per accelerare i tempi è in corso di implementazione una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Quando tale modalità sarà pienamente attiva (attualmente l’operatività è limitata alle sole funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti), essa soppianterà la procedura ordinaria (cartacea). Tuttavia, precisano le circolari, i procedimenti già avviati in questa forma dovranno proseguire con la medesima modalità.

Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali la circolare 35 si preoccupa di definire ogni singolo passaggio dell’iter procedurale, che deve condurre alla verifica circa le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti. Chi ha assunto l’impegno di spesa deve trasmettere all’ufficio centrale del bilancio o alle ragionerie territoriali dello Stato una bozza di certificazione, unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio.

Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l’Ucb/Rts restituisce il modello all’amministrazione con apposto il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario l’ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l’amministrazione statale debitrice non potrà rilasciare la certificazione e dovrà immediatamente comunicare al creditore istante l’insussistenza o l’inesigibilità del credito.

Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all’Ucb/Rts non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione e la verifica da parte di questi ultimi deve concludersi, con la comunicazione dell’esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci.


Autore: Matteo Barbero
Fonte:

Italiaoggi

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