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Start up, regole ad hoc

Contratto di lavoro a termine ad hoc. Fisco e contributi azzerati sulle stock option a collaboratori, ad amministratori e a dipendenti. Retribuzione pari solamente al minimo tabellare, più eventuale parte variabile legata alla produttività, per tutti i lavoratori assunti. Queste le principali novità in deroga per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione giovanile con riguardo alle cosiddette imprese start up innovative, previste dal dl n. 179/2012 in vigore dal 20 ottobre.

 

Start up innovative

Le novità appartengono al quadro di norme finalizzato allo sviluppo tecnologico e all’occupazione soprattutto giovanile, per cui il dl n. 179/2012 disciplina le misure per le cosiddette imprese start up innovative. Sono novità che trovano applicazione limitatamente a un periodo di quattro anni dalla data di costituzione della società start up, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.

 

Contratto a termine più libero

Le nuove norme danno facoltà di assumere a termine liberamente, cioè senza vincolo di giustificare l’apposizione del termine, a patto che le assunzioni siano destinate allo svolgimento di attività inerenti all’oggetto sociale della società. Infatti, viene stabilito che le ragioni legittimanti la stipula di un contratto a termine (ragioni previste dall’articolo 1, comma 1, del dlgs n. 368/2001), si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa. L’assunzione potrà avere una durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi, comunque entro il periodo di validità del regime speciale (quattro anni dalla costituzione ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite).

Arrivati a 36 mesi, inoltre, è data la possibilità di siglare un ulteriore contratto a termine (fino a coprire l’intero periodo di quattro anni ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite) a condizione che la stipulazione avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente. Durante tutto il periodo di validità del regime speciale, inoltre, i rapporti a termine possono essere anche più di uno e possono succedersi senza soluzione di continuità, purché stipulati per lo svolgimento delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della start up senza l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 5, comma 3, del dlgs n. 368/2011 (intervalli per le riassunzioni e per le prosecuzioni) o anche senza soluzione di continuità. Questa liberalizzazione d’assunzione temporanea (quattro anni) è soggetta a un’ipotesi sanzionatoria e ad un vincolo. La sanzione scatta al superamento del limite di 36/48 mesi del rapporto a termine o in caso di assunzione fuori del periodo di quattro anni; in tali ipotesi, infatti, il contratto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato.

Il vincolo, invece, scatta al raggiungimento dei termini massimi di lavoro a termine: con quello stesso lavoratore (per i quali sono stati raggiunti i limiti), la start up non potrà stipulare contratti di lavoro diversi da quello dipendente a tempo indeterminato (è preclusa la possibilità di stipulare altre tipologie di lavoro, compresi quelli di natura autonoma). Per il resto della disciplina, valgono le disposizioni del dlgs n. 368/2001. Inoltre, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine da una società che non risulti avere i requisiti di start up innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato.

 

Retribuzioni: quota fissa e quota di «produttività»

La disciplina speciale per le start up, inoltre, prevede regole specifiche in merito alla retribuzione dei «lavoratori assunti da una società start up». In tal caso, dunque, si tratta di regole applicabili a «tutti» i lavoratori dipendenti assunti dalle start up e non soltanto a quelli a tempo determinato. In particolare, viene stabilito che la retribuzione sia costituita di due quote:

a) da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;

b) e, dall’altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

 

Voce alle relazioni industriali. Ma nazionali

Infine, è riconosciuta ai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la possibilità di definire, anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell’avvio delle start up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione; disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

 

Zero fisco e zero contributi sulle stock option

Non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi, il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (co.co.co., lavoratori a progetto) di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari. L’azzeramento di fisco e contributi è previsto a condizione che gli strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa o l’incubatore certificato.

Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale vincolo, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione. La predetta esenzione (fisco e contributi) si applica esclusivamente con riferimento all’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start up innovativa e dall’incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start up innovativa o da un incubatore certificato.

L’esenzione trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del dl n. 179/2012. Infine, le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del dpr n. 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.


Autore: Daniele Cirioli
Fonte:

Italia oggi

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