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Dal 1° gennaio stangata sui conti deposito

Non è una novità, ma molti risparmiatori rischiano di averlo dimenticato: dal 1° gennaio 2013 l’imposta di bollo sui conti deposito passerà dallo 0,10% allo 0,15% annuo sulle somme depositate, con un minimo di 34,2 euro e senza alcun tetto massimo (a differenza di quest’anno, in cui esiste un tetto massimo 1.200 euro). Un aumento di ben il 50%, quindi, noto perché previsto dal decreto fiscale approvato dal Governo il 24 febbraio scorso, ma comunque doloroso per le tasche dei risparmiatori. Anche perché sono ormai rimaste pochissime le banche che “pagano” il bollo ai clienti: le principali sono Banca Ifis, Banca Sistema, Bcc For Web (ovvero la Bcc di Fornacette), Privat Bank. il Banco Popolare, Iw Bank, Carige.

Una situazione ben diversa da quella precedente al 2012, quando l’onere era pari a soli 1,81 euro per ogni comunicazione alla clientela, con la stragrande maggioranza delle banche che erano ben disposte ad accollarselo per sbandierarne nelle pubblicità. Il conto di deposito, nella sua forma più diffusa, è infatti assimilato a un contratto di deposito a risparmio.

Una qualificazione che aveva permesso, fino al 31 dicembre 2011, di assolvere il bollo nella misura fissa di 1,81 euro su ciascuna comunicazione periodica trasmessa alla clientela, oppure di escludere anche tale imposta se la movimentazione del conto deposito era effettuata solamente in contropartita con un conto di appoggio della stessa banca con la medesima intestazione. Le banche che volevano ottenere il massimo risparmio sull’imposta di bollo avevano scelto di strutturare in queste foin queste forme il rapporto con i clienti. Ora invece tutto è cambiato.

Non a caso nei mesi scorsi diversi istituti (tra i quali, per esempio, Mediolanum o CheBanca!) hanno proceduto a una modifica di contratto unilaterale, comunicando ai clienti che sui rapporti (anche vincolati) in essere la banca non si sarebbe più accollata l’imposta di bollo, come invece pattuito al momento della stipula del contratto. In questo caso il cliente ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto. Il Testo Unico Bancario peraltro specifica che le modifiche si intendono approvate solo «ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate».


Autore: Enrico Marro
Fonte:

Il sole24ore

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