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Famiglie e pmi con le mani legate

Mentre la legge fallimentare fa passi da gigante con l’introduzione di norme che, da un lato, cercano di salvare le imprese, anticipare la crisi, preservare la continuità aziendale e, dall’altro lato, rendono ancora più semplici le regole per l’ottenimento delle maggioranze di voto da parte dei creditori, la legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento delle famiglie e consumatori (e delle piccolissime imprese che non falliscono) sembra avere una battuta di arresto.

Eppure, sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento (con il dl 212 del 22 dicembre 2011) la crisi da sovraindebitamento del «debitore civile» è parsa una priorità assoluta per tutte le forze politiche e per il governo Monti, tanto che il dl 212/2012 motivava l’utilizzo della decretazione d’urgenza proprio in funzione della necessità di introdurre anche in Italia una procedura per aiutare i consumatori e le famiglie svantaggiati dall’essere esclusi dall’alveo delle procedure concorsuali profondamente rinnovate dal 2005.

In tempi di crisi, infatti, potere avvalersi di strumenti giuridici che agevolino la ristrutturazione dei debiti è di primaria esigenza. L’iter della legge sul sovraindebitamento è risultato sin dalle sue prime battute molto controverso e così resta ancora oggi, benché chiaro a tutti, soprattutto alle associazioni di consumatori che è più che mai opportuno permettere alle famiglie di ottenere, in certe situazioni, il blocco dei pagamenti o anche la liberazione dal fardello di debiti pregressi, perché i consumi possano ripartire.

Occorre ricordare che, dopo le critiche che il parlamento aveva avanzato al dl 212/2011, era stata immediatamente emanata la legge 3 del 27 gennaio 2012, entrata in vigore il 29 febbraio 2012, avente gli stessi contenuti e finalità del dl 212. Dunque il dl 212, nella parte del sovraindebitamento, non era stato convertito e si è rimasti con la sola legge 3/2012 a regolamentare la crisi del debitore civile.

Tuttavia, l’art. 15 (e l’art.20) della legge 3 prevede che sia un regolamento (o più di uno) del ministro della giustizia a disciplinare la formazione dell’elenco degli Organismi di composizione della crisi (Occ), i criteri di loro iscrizione e mantenimento nell’elenco, nonché la determinazione delle indennità loro spettanti, dovute dai soggetti che ricorrono alla procedura. Regolamento che doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nulla di questo sino a oggi è accaduto e, così, gli Occ, che rappresentano il perno (o meglio la leva) della composizione della crisi da sovraindebitamento, sono sconosciuti e inoperativi. Certo, l’art. 20 stabilisce che nella fase transitoria (cioè a rigore i 90 giorni necessari all’emanazione del regolamento) i compiti degli Occ possono essere anche svolti da professionista iscritto negli albi dei commercialisti o avvocati che possa essere nominato curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Tuttavia, manca anche il decreto del ministro della giustizia con cui dovevano essere fissate le tariffe applicabili all’attività svolta dai professionisti, così il debitore (né i professionisti) sanno quanto possa costare la procedura. Voci indiscrete, per la verità, danno del tutto mancante la volontà del governo di emanare i decreti attuativi, così da lasciare operante la fase transitoria a tempo indeterminato.

Ma la mancanza delle tariffe non è la sola lacuna perché la legge 3/2012 non è poi così allettante per convincere i creditori ad aderire a un piano di composizione della crisi del sovraindebitato civile. Il governo Monti aveva anche approvato un disegno di legge in data 9 marzo 2012 che è ora all’esame della camera dei deputati (atto C5117), che introdurrebbe procedimenti assai più adeguati e completi per la gestione delle crisi anche dei consumatori. L’ultima commissione di esame si è tenuta il 28 giugno scorso, ma il progetto non fa passi avanti e così neppure la legge 3/2012 con grande disappunto delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali.


Autore: Marcello Pollio
Fonte:

Italiaoggi

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