Credito e consumatori Dalla Redazione Normativa e regolamentazione Utilities

Dal turismo energetico alla riforma del Sistema Indennitario: il ruolo centrale del CMOR

A cura di Andrea Armiento, Senior Credit Specialist Gritti Energia

Nel panorama del credit management applicato al settore delle utilities, esiste un acronimo che chiunque operi nel comparto (dai fornitori alle società di recupero crediti) impara a conoscere: CMOR.
Introdotto nel 2009 con la delibera ARERA ARG/elt 191/09 e successivamente affinato da ulteriori interventi regolatori, il corrispettivo CMOR rappresenta uno degli strumenti più significativi per contrastare il fenomeno del cosiddetto “turismo energetico”.

Prima della sua introduzione, il mercato libero dell’energia – caratterizzato da una concorrenza crescente – esponeva i fornitori a un rischio concreto: il cliente moroso poteva effettuare uno switch, verso un nuovo operatore, lasciando insoluti anche gravosi presso il precedente fornitore. Una dinamica che, su larga scala, generava impatti economici rilevanti.
Il CMOR nasce proprio per riequilibrare questo scenario.

Pur non coprendo, generalmente, l’intero debito, ma solo una quota calcolata secondo criteri rigorosi definiti dall’Autorità, l’indennizzo consente al fornitore uscente di recuperare parte delle somme non pagate. Il meccanismo è semplice nella logica ma complesso nella regolazione: il fornitore uscente presenta la richiesta al SII (Sistema Informativo Integrato), che fattura l’importo al nuovo operatore. Quest’ultimo, addebita il CMOR in bolletta al cliente finale, che si troverà quindi “raggiunto” dalla pendenza pregressa (tralasciando, per chiarezza espositiva, il ruolo dei distributori nella catena informativa).
Negli anni, questo processo ha contribuito a rendere il mercato più stabile e a ridurre comportamenti opportunistici.

La natura indennitaria del CMOR comporta però un aspetto spesso poco compreso: il pagamento dell’importo addebitato dal nuovo fornitore non estingue il debito originario verso il precedente venditore. Le due posizioni restano distinte: da un lato, l’indennizzo riconosciuto tramite il “sistema indennitario” dall’altro, il credito commerciale che continua a sussistere integralmente. È proprio questa separazione a generare una delle principali aree di confusione.

Il cliente, pagando il CMOR in bolletta, ritiene, spesso, di aver chiuso la propria posizione. Nel frattempo, però, il vecchio fornitore prosegue legittimamente nel recupero del credito residuo, tramite azioni stragiudiziali o giudiziali. La stessa ambiguità coinvolge anche le società di recupero, che si trovano a dialogare con debitori convinti di aver già saldato. Una percezione errata ma comprensibile, che rende essenziale un affiancamento chiaro e continuo alle agenzie incaricate, così da prevenire fraintendimenti e gestire le posizioni in modo efficace.

Ancora più delicato è il tema dell’esazione giudiziale. Non mancano opposizioni a decreti ingiuntivi o tentativi di conciliazione, in cui il fornitore uscente fatica a far valere le proprie ragioni. È fondamentale chiarire che, l’unico modo diretto per ottenere l’annullamento del CMOR, è il pagamento del debito originario. Solo dopo l’estinzione del credito commerciale il fornitore uscente deve revocare la richiesta di indennizzo, con conseguente storno degli importi in bolletta da parte del nuovo operatore oppure, se il CMOR è già stato liquidato tramite il SII, con la restituzione delle somme al cliente finale.

La situazione si complica ulteriormente quando l’indennizzo viene effettivamente liquidato tramite la CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali). L’indennizzo può essere richiesto tra il sesto e il dodicesimo mese successivo allo switch. Il versamento al fornitore uscente non è immediato: i tempi tecnici fanno sì che la liquidazione non avvenga, in media, prima del settimo mese dall’accettazione. In questo intervallo, il CMOR può essere annullato in qualsiasi momento. La revoca non dipende solo dal pagamento del cliente: anche il fornitore entrante può richiederla in specifiche circostanze, così come il SII può intervenire in caso di vizi procedurali.

Questa possibilità di revoca multipla introduce ulteriore complessità nella gestione del CMOR, rendendo sempre più strategico l’uso di software dedicati, capaci di ridurre in modo significativo l’effort operativo degli uffici di credit management.

Per queste ragioni, non sorprende l’attenzione del settore verso la recente delibera ARERA 59/2026/R/COM del 3 marzo 2026, che avvia la riforma del Sistema Indennitario con l’obiettivo dichiarato di migliorarne l’efficienza e rafforzare la responsabilizzazione della controparte commerciale. Un passaggio atteso da molti professionisti, soprattutto in una fase segnata da forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime, influenzate da dinamiche geopolitiche note. In questo contesto, un meccanismo indennitario più chiaro e lineare può diventare decisivo per la stabilità dei flussi finanziari e per una corretta gestione del rischio di credito.

La speranza condivisa è che l’intervento dell’Autorità contribuisca a perfezionare ulteriormente lo strumento, riducendo al minimo le criticità interpretative tra società di vendita, agenzie di recupero, conciliatori e clienti finali. Un allineamento che permetterebbe di rendere più efficiente l’intero processo di credit saving e di rafforzare la sostenibilità operativa delle imprese del settore.

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