Con la Deliberazione 40/2026/R/IDR del 17 febbraio 2026 l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ha ufficialmente avviato il procedimento per le valutazioni quantitative relative al biennio 2024-2025 previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), disciplinato dal Titolo 7 dell’Allegato A alla Deliberazione 917/2017/R/IDR.
Il provvedimento si inserisce in un percorso ormai consolidato di regolazione della qualità tecnica, dopo le applicazioni relative ai bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023, e segna un ulteriore passaggio verso la strutturalità del sistema di premi e penalità.
L’iniziativa si colloca in un contesto normativo caratterizzato dalla riaffermazione della centralità delle Autorità indipendenti nella definizione di costi di riferimento, indicatori e livelli minimi di qualità, prevedendo anche obblighi di trasparenza verso l’ANAC e, sotto il profilo tecnico-regolatorio, il procedimento si colloca nel solco della Deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), come aggiornata dalla Deliberazione 637/2023/R/IDR, che ha introdotto rilevanti innovazioni, tra cui il macro-indicatore M0 – “Resilienza idrica”, in risposta alle sfide connesse al cambiamento climatico.
La regolazione della qualità tecnica si articola in prerequisiti, standard specifici e standard generali.
Questi ultimi comprendono i macro-indicatori M1–M6 (perdite idriche, interruzioni, qualità dell’acqua erogata, adeguatezza fognaria, smaltimento fanghi, qualità dell’acqua depurata) cui si aggiunge il nuovo M0 che valuta la resilienza del sistema di approvvigionamento idrico ossia la capacità del complesso delle fonti, delle infrastrutture e degli assetti gestionali di garantire l’equilibrio tra disponibilità e domanda idrica, anche in condizioni critiche.
Il sistema incentivante, speculare in premi e penalità, è articolato su cinque stadi di valutazione che combinano obiettivi di mantenimento e miglioramento con graduatorie comparative elaborate tramite metodologia TOPSIS – Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, adottata per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, ritenuta idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle performance, per il solo stadio avanzato. Gli stadi avanzati ed eccellenza (III, IV e V) presuppongono la formazione di ranking nazionali, con attribuzione di punteggi differenziati ai primi e agli ultimi classificati.
Per il biennio 2024-2025 si conferma l’applicazione cumulativa delle valutazioni su base biennale, ormai divenuta strutturale, nonché il tetto massimo alle premialità complessive (15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore), introdotto nel 2023. Resta invece differita al 1° gennaio 2028 l’applicazione dei livelli avanzati ed eccellenza per il macro-indicatore M0, in ragione della necessità di consolidare le basi informative.
Gli Enti di governo dell’ambito (EGA) dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2026 i dati relativi alle performance 2024-2025; è inoltre fissato al 31 ottobre 2026 il termine perentorio rilevante ai fini dell’applicazione delle esclusioni previste dal comma 1.5 della Deliberazione 581/2025/R/IDR.
Il provvedimento, infatti, prevede un articolato sistema di esclusioni tra cui:
- esclusione dal meccanismo incentivante in caso di mancata validazione dei dati da parte dell’EGA, non confrontabilità dei dati dell’anno base, mancato raggiungimento delle soglie per gli stadi avanzati;
- esclusione dalle sole premialità in caso di inadempienze tariffarie (mancata trasmissione degli atti di predisposizione), omesso versamento alla CSEA delle componenti perequative, violazione di termini perentori o invio di dati incompleti o non suffragati da evidenze documentali;
- esclusione dallo stadio di eccellenza per le gestioni prive di macro-indicatori in Classe A o non valutabili su tutti gli indicatori.
Particolarmente significativa è la previsione di penalità “automatiche” per le gestioni che non trasmettano i dati entro il termine perentorio: in tal caso, i parametri sono valorizzati in modo da equiparare la gestione inadempiente alla peggiore tra quelle valutate, con possibile stima parametrica del VRG in assenza di comunicazione del dato. Si tratta di una scelta coerente con la natura competitiva del meccanismo, volta a evitare incentivi distorti alla mancata disclosure.
La Deliberazione 40/2026/R/IDR conferma, dunque, la maturazione del modello regolatorio della qualità tecnica: da fase sperimentale a sistema strutturato, integrato con la disciplina tariffaria e con meccanismi perequativi nazionali.
L’inasprimento delle conseguenze in caso di inadempimento informativo e la previsione di criteri parametrico-punitivi in caso di mancata trasmissione dei dati rafforzano la compliance regolatoria e tutelano il principio di parità di trattamento tra gestori. Al contempo, il rinvio di taluni profili metodologici a una successiva Nota testimonia un approccio prudenziale e progressivo, specie in relazione al macro-indicatore M0.
In definitiva, l’avvio del procedimento per il biennio 2024-2025 si configura non come mero adempimento ciclico, ma come momento di consolidamento di una regolazione orientata a performance, trasparenza e resilienza, in coerenza con le più recenti traiettorie europee in materia di sostenibilità e sicurezza idrica.
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Ne parleremo nel corso di formazione “Recupero Crediti nel settore Utilities: gestione degli asset, KPI, performance e peculiarità normative”, organizzato da CvLAB in collaborazione con La Scala Formazione in programma a Maggio 2026.
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Con la Deliberazione 40/2026/R/IDR del 17 febbraio 2026 l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ha ufficialmente avviato il procedimento per le valutazioni quantitative relative al biennio 2024-2025 previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), disciplinato dal Titolo 7 dell’Allegato A alla Deliberazione 917/2017/R/IDR.
Il provvedimento si inserisce in un percorso ormai consolidato di regolazione della qualità tecnica, dopo le applicazioni relative ai bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023, e segna un ulteriore passaggio verso la strutturalità del sistema di premi e penalità.
L’iniziativa si colloca in un contesto normativo caratterizzato dalla riaffermazione della centralità delle Autorità indipendenti nella definizione di costi di riferimento, indicatori e livelli minimi di qualità, prevedendo anche obblighi di trasparenza verso l’ANAC e, sotto il profilo tecnico-regolatorio, il procedimento si colloca nel solco della Deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), come aggiornata dalla Deliberazione 637/2023/R/IDR, che ha introdotto rilevanti innovazioni, tra cui il macro-indicatore M0 – “Resilienza idrica”, in risposta alle sfide connesse al cambiamento climatico.
La regolazione della qualità tecnica si articola in prerequisiti, standard specifici e standard generali.
Questi ultimi comprendono i macro-indicatori M1–M6 (perdite idriche, interruzioni, qualità dell’acqua erogata, adeguatezza fognaria, smaltimento fanghi, qualità dell’acqua depurata) cui si aggiunge il nuovo M0 che valuta la resilienza del sistema di approvvigionamento idrico ossia la capacità del complesso delle fonti, delle infrastrutture e degli assetti gestionali di garantire l’equilibrio tra disponibilità e domanda idrica, anche in condizioni critiche.
Il sistema incentivante, speculare in premi e penalità, è articolato su cinque stadi di valutazione che combinano obiettivi di mantenimento e miglioramento con graduatorie comparative elaborate tramite metodologia TOPSIS – Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, adottata per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, ritenuta idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle performance, per il solo stadio avanzato. Gli stadi avanzati ed eccellenza (III, IV e V) presuppongono la formazione di ranking nazionali, con attribuzione di punteggi differenziati ai primi e agli ultimi classificati.
Per il biennio 2024-2025 si conferma l’applicazione cumulativa delle valutazioni su base biennale, ormai divenuta strutturale, nonché il tetto massimo alle premialità complessive (15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore), introdotto nel 2023. Resta invece differita al 1° gennaio 2028 l’applicazione dei livelli avanzati ed eccellenza per il macro-indicatore M0, in ragione della necessità di consolidare le basi informative.
Gli Enti di governo dell’ambito (EGA) dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2026 i dati relativi alle performance 2024-2025; è inoltre fissato al 31 ottobre 2026 il termine perentorio rilevante ai fini dell’applicazione delle esclusioni previste dal comma 1.5 della Deliberazione 581/2025/R/IDR.
Il provvedimento, infatti, prevede un articolato sistema di esclusioni tra cui:
Particolarmente significativa è la previsione di penalità “automatiche” per le gestioni che non trasmettano i dati entro il termine perentorio: in tal caso, i parametri sono valorizzati in modo da equiparare la gestione inadempiente alla peggiore tra quelle valutate, con possibile stima parametrica del VRG in assenza di comunicazione del dato. Si tratta di una scelta coerente con la natura competitiva del meccanismo, volta a evitare incentivi distorti alla mancata disclosure.
La Deliberazione 40/2026/R/IDR conferma, dunque, la maturazione del modello regolatorio della qualità tecnica: da fase sperimentale a sistema strutturato, integrato con la disciplina tariffaria e con meccanismi perequativi nazionali.
L’inasprimento delle conseguenze in caso di inadempimento informativo e la previsione di criteri parametrico-punitivi in caso di mancata trasmissione dei dati rafforzano la compliance regolatoria e tutelano il principio di parità di trattamento tra gestori. Al contempo, il rinvio di taluni profili metodologici a una successiva Nota testimonia un approccio prudenziale e progressivo, specie in relazione al macro-indicatore M0.
In definitiva, l’avvio del procedimento per il biennio 2024-2025 si configura non come mero adempimento ciclico, ma come momento di consolidamento di una regolazione orientata a performance, trasparenza e resilienza, in coerenza con le più recenti traiettorie europee in materia di sostenibilità e sicurezza idrica.
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