Dott. Polverino può raccontarci in breve il suo percorso professionale?
L.P. Il mio percorso professionale prende avvio nel mondo della riscossione dei tributi, ambito nel quale ho maturato una solida esperienza nella gestione di grandi masse di crediti pubblici e nella comprensione delle logiche, anche normative, che regolano l’azione della Pubblica Amministrazione. Successivamente ho operato nella gestione del recupero giudiziale dei crediti per conto di una primaria realtà bancaria e finanziaria italiana, entrando pienamente nelle dinamiche della credit industry e confrontandomi con la necessità di bilanciare tempi, costi e risultati. Oggi lavoro in iQera Italia a favore di Banche, Finanziarie, Utility e Fondi che investono in NPL. Il filo conduttore di queste esperienze è rappresentato dalla ricerca di soluzioni efficaci a un medesimo problema di fondo: la definizione di strategie e processi in grado di gestire in modo incisivo grandi volumi di crediti problematici.
La Legge di Bilancio 2026 ha riformato la riscossione dei crediti degli enti locali non virtuosi. Che significato ha questa scelta dal punto di vista della gestione del credito pubblico?
L.P. Il principio ispiratore della riforma, particolarmente apprezzabile, è quello di promuovere una logica di contaminazione tra ambito pubblico e privato, superando l’impostazione tradizionalmente competitiva che ha caratterizzato il rapporto tra i due sistemi.
Il valore della riforma risiede, infatti, nella volontà di valorizzare e mettere a sistema competenze, expertise e best practice maturate nel mondo della gestione privatistica degli NPL, riconosciute come leve fondamentali per aumentare l’efficacia complessiva dei processi di recupero. In questa prospettiva, l’integrazione tra modelli privatistici e pubblicistici nella riscossione dei tributi si configura come un’opportunità di arricchimento reciproco, e non più come una dinamica di mera competizione.
Dal punto di vista della gestione del credito pubblico, il conferimento dei crediti degli enti locali non virtuosi in un soggetto specializzato rappresenta un chiaro cambio di impostazione. L’idea è quella di superare una gestione spesso frammentata e disomogenea, puntando su un approccio più industriale, strutturato e orientato ai risultati, pur nel rispetto delle finalità pubbliche sottese al credito.
Questa scelta può consentire una maggiore standardizzazione dei processi e delle regole operative, una più rapida capacità di intervento – elemento cruciale in un contesto in cui spesso il debitore tende a soddisfare per primo il creditore che agisce con maggiore tempestività – e l’utilizzo di economie di scala, unite a competenze specialistiche e strumenti dedicati. Al tempo stesso, introduce una separazione più netta tra il ruolo di indirizzo e controllo pubblico e l’operatività della gestione.
Affinché il modello funzioni realmente è però essenziale investire nella qualità dei dati e delle informazioni – aspetto cruciale nella relazione tra l’ente creditore e l’ente riscossore – e che tutto ciò sia accompagnato da una governance chiara e da meccanismi che evitino la deresponsabilizzazione degli enti locali.
Quali sono le principali differenze tra l’approccio adottato finora dagli enti locali e quello della credit industry?
L.P. Le differenze tra l’approccio degli enti locali e quello della credit industry riguardano soprattutto finalità, incentivi e strumenti operativi. Nel settore pubblico la riscossione è funzionale al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e incorpora una dimensione di equità e giustizia sociale, che rafforza l’obbligo di attivarsi nel recupero del credito. Nel privato, invece, le scelte sono guidate prevalentemente da valutazioni di convenienza economica, secondo una logica di costo/beneficio e di ritorno dell’investimento.
Dal punto di vista operativo e normativo, nel settore della riscossione il titolo è precostituito attraverso un semplice procedimento interno alla PA ma poi la normativa speciale di riferimento (DPR 602/73), è stata adattata a tutela dei contribuenti, ponendo così una serie di limiti e condizioni all’attività degli esattori (come, ad esempio, in materia di ipoteche immobiliari e/o pignoramento della prima casa). Nel settore privato, se più complesso ed articolato appare il procedimento di costituzione dei titoli che passa attraverso il vaglio dell’autorità giudiziaria, successivamente gli unici vincoli sono quelli stabiliti dal codice civile e di rito.
Anche l’accesso ai dati segna una differenza rilevante: la Pubblica Amministrazione può contare su banche dati istituzionali la cui alimentazione è stata, per volontà legislativa, perfezionata e potenziata (basti pensare alla normativa antiriciclaggio e agli obblighi comunicativi posti a carico delle Banche). Per i privati, prima della riforma dell’art. 492 bis cpc, l’approvvigionamento del dato poteva avvenire unicamente attraverso l’attività investigativa degli Info Provider e cioè dei soggetti titolari di licenza ex art. 134 TUPLS. Come operatori, pur beneficiando della riforma, restiamo comunque vincolati a presupposti procedurali specifici come la pre-costituzione del titolo e l’autorizzazione su singola istanza.
Infine, sul piano negoziale, la credit industry dispone di leve più flessibili della P.A. I privati, in base a decisioni di mera convenienza, possono utilizzare la leva sia dei rateizzi che degli stralci (logica win-win che stimola il debitore) ricorrendo anche a tecniche di sollecitazione attraverso un contatto attivo. La P.A., nella sua attività di riscossione, ha negli ultimi anni introdotto e sempre più favorito, in conformità a quanto previsto dalla legge, accordi con i debitori che prevedono piani di rientro rateizzati su iniziativa degli stessi, senza però poter utilizzare la leva degli stralci.
Cosa è mancato finora al settore pubblico per gestire in modo più efficace questi crediti?
L.P. Al settore pubblico è finora mancata una visione industriale del recupero del credito, con strategie improntate verso un’impostazione prevalentemente regolatoria a discapito di un approccio strategico orientato al ritorno dell’investimento e allo sviluppo di capacità predittive e manageriali.
L’attività è rimasta spesso ancorata a una logica procedurale e focalizzata sulla gestione della singola posizione, piuttosto che evolvere verso un approccio di portafoglio, fondato sulla segmentazione dei crediti, sulla definizione di priorità e sull’adozione di strategie differenziate.
In un contesto competitivo in cui il fattore tempo incide in modo decisivo sugli esiti del recupero, risultano essenziali processi e strumenti in grado di garantire rapidità di intervento, continuità operativa e capacità di concentrare le risorse dove il recupero atteso è più elevato. A questo si aggiunge una strutturale limitata flessibilità negoziale che, nei fatti, riduce le possibilità di massimizzare i risultati e porta spesso a impegnare risorse su posizioni strutturalmente difficili o irrecuperabili.
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso dei crediti statali come di una possibile nuova asset class. È una lettura corretta?
L.P. Parlare dei crediti statali come di una nuova asset class è una lettura potenzialmente corretta, ma va interpretata con cautela. Lo diventa nella misura in cui questi crediti possono essere gestiti come portafogli omogenei, misurabili e quindi prezzabili, basandosi su dati affidabili e su processi di gestione replicabili e scalabili.
Perché ciò avvenga servono masse rilevanti, criteri di classificazione chiari, informazioni solide sui tassi di recupero e sui tempi di incasso, oltre a regole stabili che riducano l’incertezza operativa e regolatoria e consentano una corretta valutazione del rischio.
Quanto alla vista lato servicing certamente la riforma impatta positivamente sulle masse gestite dagli esattori privati. Quanto alle società 115 occorrerà vedere se il legislatore vorrà ulteriormente favorire la suddetta contaminazione delle practice degli operatori privati a vantaggio della riscossione dei tributi.
iQera opera anche in Francia, dove la Secondary Market Directive è stata recepita con modalità diverse rispetto all’Italia. Quali differenze principali riscontra tra i due modelli in termini di impatto su operatori e organizzazione del mercato?
L.P. Il recepimento della Secondary Market Directive ha prodotto impatti diversi nei due Paesi. In Italia gli effetti sono stati complessivamente più contenuti, in quanto la Direttiva si è inserita in un quadro normativo già esistente e articolato. Ne deriva un rafforzamento degli adempimenti e dei presidi di compliance, ma senza una discontinuità radicale nelle modalità operative degli operatori già attivi sul mercato.
In Francia, al contrario, il recepimento ha avuto un impatto più profondo e trasformativo con un’impostazione selettiva e orientata alla qualificazione degli operatori, producendo un impatto rilevante sull’organizzazione del mercato in termini di ruoli, requisiti e standard di mercato con l’obiettivo di rendere il mercato secondario più efficiente, trasparente e maturo.
In sintesi, mentre in Italia la Direttiva ha avuto un effetto prevalentemente di armonizzazione, in Francia è stata utilizzata come leva per rafforzare la professionalizzazione e l’efficienza del mercato.
Articolo pubbliredazionale
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Dott. Polverino può raccontarci in breve il suo percorso professionale?
L.P. Il mio percorso professionale prende avvio nel mondo della riscossione dei tributi, ambito nel quale ho maturato una solida esperienza nella gestione di grandi masse di crediti pubblici e nella comprensione delle logiche, anche normative, che regolano l’azione della Pubblica Amministrazione. Successivamente ho operato nella gestione del recupero giudiziale dei crediti per conto di una primaria realtà bancaria e finanziaria italiana, entrando pienamente nelle dinamiche della credit industry e confrontandomi con la necessità di bilanciare tempi, costi e risultati. Oggi lavoro in iQera Italia a favore di Banche, Finanziarie, Utility e Fondi che investono in NPL. Il filo conduttore di queste esperienze è rappresentato dalla ricerca di soluzioni efficaci a un medesimo problema di fondo: la definizione di strategie e processi in grado di gestire in modo incisivo grandi volumi di crediti problematici.
La Legge di Bilancio 2026 ha riformato la riscossione dei crediti degli enti locali non virtuosi. Che significato ha questa scelta dal punto di vista della gestione del credito pubblico?
L.P. Il principio ispiratore della riforma, particolarmente apprezzabile, è quello di promuovere una logica di contaminazione tra ambito pubblico e privato, superando l’impostazione tradizionalmente competitiva che ha caratterizzato il rapporto tra i due sistemi.
Il valore della riforma risiede, infatti, nella volontà di valorizzare e mettere a sistema competenze, expertise e best practice maturate nel mondo della gestione privatistica degli NPL, riconosciute come leve fondamentali per aumentare l’efficacia complessiva dei processi di recupero. In questa prospettiva, l’integrazione tra modelli privatistici e pubblicistici nella riscossione dei tributi si configura come un’opportunità di arricchimento reciproco, e non più come una dinamica di mera competizione.
Dal punto di vista della gestione del credito pubblico, il conferimento dei crediti degli enti locali non virtuosi in un soggetto specializzato rappresenta un chiaro cambio di impostazione. L’idea è quella di superare una gestione spesso frammentata e disomogenea, puntando su un approccio più industriale, strutturato e orientato ai risultati, pur nel rispetto delle finalità pubbliche sottese al credito.
Questa scelta può consentire una maggiore standardizzazione dei processi e delle regole operative, una più rapida capacità di intervento – elemento cruciale in un contesto in cui spesso il debitore tende a soddisfare per primo il creditore che agisce con maggiore tempestività – e l’utilizzo di economie di scala, unite a competenze specialistiche e strumenti dedicati. Al tempo stesso, introduce una separazione più netta tra il ruolo di indirizzo e controllo pubblico e l’operatività della gestione.
Affinché il modello funzioni realmente è però essenziale investire nella qualità dei dati e delle informazioni – aspetto cruciale nella relazione tra l’ente creditore e l’ente riscossore – e che tutto ciò sia accompagnato da una governance chiara e da meccanismi che evitino la deresponsabilizzazione degli enti locali.
Quali sono le principali differenze tra l’approccio adottato finora dagli enti locali e quello della credit industry?
L.P. Le differenze tra l’approccio degli enti locali e quello della credit industry riguardano soprattutto finalità, incentivi e strumenti operativi. Nel settore pubblico la riscossione è funzionale al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e incorpora una dimensione di equità e giustizia sociale, che rafforza l’obbligo di attivarsi nel recupero del credito. Nel privato, invece, le scelte sono guidate prevalentemente da valutazioni di convenienza economica, secondo una logica di costo/beneficio e di ritorno dell’investimento.
Dal punto di vista operativo e normativo, nel settore della riscossione il titolo è precostituito attraverso un semplice procedimento interno alla PA ma poi la normativa speciale di riferimento (DPR 602/73), è stata adattata a tutela dei contribuenti, ponendo così una serie di limiti e condizioni all’attività degli esattori (come, ad esempio, in materia di ipoteche immobiliari e/o pignoramento della prima casa). Nel settore privato, se più complesso ed articolato appare il procedimento di costituzione dei titoli che passa attraverso il vaglio dell’autorità giudiziaria, successivamente gli unici vincoli sono quelli stabiliti dal codice civile e di rito.
Anche l’accesso ai dati segna una differenza rilevante: la Pubblica Amministrazione può contare su banche dati istituzionali la cui alimentazione è stata, per volontà legislativa, perfezionata e potenziata (basti pensare alla normativa antiriciclaggio e agli obblighi comunicativi posti a carico delle Banche). Per i privati, prima della riforma dell’art. 492 bis cpc, l’approvvigionamento del dato poteva avvenire unicamente attraverso l’attività investigativa degli Info Provider e cioè dei soggetti titolari di licenza ex art. 134 TUPLS. Come operatori, pur beneficiando della riforma, restiamo comunque vincolati a presupposti procedurali specifici come la pre-costituzione del titolo e l’autorizzazione su singola istanza.
Infine, sul piano negoziale, la credit industry dispone di leve più flessibili della P.A. I privati, in base a decisioni di mera convenienza, possono utilizzare la leva sia dei rateizzi che degli stralci (logica win-win che stimola il debitore) ricorrendo anche a tecniche di sollecitazione attraverso un contatto attivo. La P.A., nella sua attività di riscossione, ha negli ultimi anni introdotto e sempre più favorito, in conformità a quanto previsto dalla legge, accordi con i debitori che prevedono piani di rientro rateizzati su iniziativa degli stessi, senza però poter utilizzare la leva degli stralci.
Cosa è mancato finora al settore pubblico per gestire in modo più efficace questi crediti?
L.P. Al settore pubblico è finora mancata una visione industriale del recupero del credito, con strategie improntate verso un’impostazione prevalentemente regolatoria a discapito di un approccio strategico orientato al ritorno dell’investimento e allo sviluppo di capacità predittive e manageriali.
L’attività è rimasta spesso ancorata a una logica procedurale e focalizzata sulla gestione della singola posizione, piuttosto che evolvere verso un approccio di portafoglio, fondato sulla segmentazione dei crediti, sulla definizione di priorità e sull’adozione di strategie differenziate.
In un contesto competitivo in cui il fattore tempo incide in modo decisivo sugli esiti del recupero, risultano essenziali processi e strumenti in grado di garantire rapidità di intervento, continuità operativa e capacità di concentrare le risorse dove il recupero atteso è più elevato. A questo si aggiunge una strutturale limitata flessibilità negoziale che, nei fatti, riduce le possibilità di massimizzare i risultati e porta spesso a impegnare risorse su posizioni strutturalmente difficili o irrecuperabili.
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso dei crediti statali come di una possibile nuova asset class. È una lettura corretta?
L.P. Parlare dei crediti statali come di una nuova asset class è una lettura potenzialmente corretta, ma va interpretata con cautela. Lo diventa nella misura in cui questi crediti possono essere gestiti come portafogli omogenei, misurabili e quindi prezzabili, basandosi su dati affidabili e su processi di gestione replicabili e scalabili.
Perché ciò avvenga servono masse rilevanti, criteri di classificazione chiari, informazioni solide sui tassi di recupero e sui tempi di incasso, oltre a regole stabili che riducano l’incertezza operativa e regolatoria e consentano una corretta valutazione del rischio.
Quanto alla vista lato servicing certamente la riforma impatta positivamente sulle masse gestite dagli esattori privati. Quanto alle società 115 occorrerà vedere se il legislatore vorrà ulteriormente favorire la suddetta contaminazione delle practice degli operatori privati a vantaggio della riscossione dei tributi.
iQera opera anche in Francia, dove la Secondary Market Directive è stata recepita con modalità diverse rispetto all’Italia. Quali differenze principali riscontra tra i due modelli in termini di impatto su operatori e organizzazione del mercato?
L.P. Il recepimento della Secondary Market Directive ha prodotto impatti diversi nei due Paesi. In Italia gli effetti sono stati complessivamente più contenuti, in quanto la Direttiva si è inserita in un quadro normativo già esistente e articolato. Ne deriva un rafforzamento degli adempimenti e dei presidi di compliance, ma senza una discontinuità radicale nelle modalità operative degli operatori già attivi sul mercato.
In Francia, al contrario, il recepimento ha avuto un impatto più profondo e trasformativo con un’impostazione selettiva e orientata alla qualificazione degli operatori, producendo un impatto rilevante sull’organizzazione del mercato in termini di ruoli, requisiti e standard di mercato con l’obiettivo di rendere il mercato secondario più efficiente, trasparente e maturo.
In sintesi, mentre in Italia la Direttiva ha avuto un effetto prevalentemente di armonizzazione, in Francia è stata utilizzata come leva per rafforzare la professionalizzazione e l’efficienza del mercato.
Articolo pubbliredazionale
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