“Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016) […] In difetto di tali allegazioni, opera la presunzione di corretto funzionamento del contatore e, conseguentemente, non può essere revocata in dubbio la debenza dei corrispettivi indicati nelle fatture emesse dal fornitore”.
Trib. Firenze, sent. 18 febbraio 2026, n. 874
Con la sentenza n. 874 del 18 febbraio 2026, il Tribunale di Firenze si pronuncia in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi relativi a fornitura di energia elettrica, ribadendo i principi in materia di riparto dell’onere della prova nei contratti di somministrazione con misurazione dei consumi tramite contatore elettronico.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore per il pagamento di fatture insolute relative a due punti di prelievo. L’opponente deduceva, da un lato, la difformità tra l’offerta commerciale richiesta e quella attivata; dall’altro, l’inattendibilità dei consumi fatturati, evidenziando la sostituzione del contatore per malfunzionamento del display e l’alternarsi di fatture e ricalcoli.
Il Tribunale, dopo avere richiamato il principio secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova grava sull’opposto, quale attore in senso sostanziale, affronta il nodo centrale della controversia: la contestazione dei consumi.
In linea con la giurisprudenza di legittimità, il giudice ribadisce che le rilevazioni del contatore sono assistite da una presunzione semplice di veridicità. Ciò non comporta un privilegio probatorio in favore del fornitore: in caso di contestazione, questi è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di misurazione. Tuttavia, una volta fornita tale prova, grava sull’utente l’onere di dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dipesa da fattori esterni alla propria sfera di controllo.
Nel caso concreto, il fornitore aveva prodotto il contratto di somministrazione, la documentazione trasmessa dal distributore attestante la ricostruzione delle misure e le rettifiche effettuate, nonché l’estratto conto delle fatture insolute. La sostituzione del contatore, avvenuta a causa del malfunzionamento del display, non è stata ritenuta di per sé idonea a dimostrare l’inaffidabilità delle misurazioni, essendo stato documentato che il dispositivo continuava a trasmettere regolarmente i dati.
Per contro, l’opponente non aveva fornito allegazioni tecniche specifiche né elementi oggettivi atti a dimostrare la difformità tra consumi registrati e consumi effettivi. In tale contesto si colloca il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, qualificata come esplorativa: la CTU, osserva il giudice, non può supplire alla carenza di allegazioni circostanziate né trasformarsi in uno strumento sostitutivo dell’onere probatorio della parte.
La decisione si segnala proprio per questo profilo: la mera deduzione di anomalie, l’incremento dei consumi rispetto alla media o la presenza di ricalcoli non sono, di per sé, sufficienti a superare la presunzione di corretto funzionamento del contatore. Occorre una contestazione puntuale, supportata da elementi concreti e tecnicamente apprezzabili.
In conclusione, la sentenza conferma che, nei giudizi aventi ad oggetto forniture di energia elettrica, la presunzione di veridicità delle rilevazioni conserva una significativa forza applicativa. Pur restando formalmente qualificata come presunzione semplice, essa impone all’utente uno standard di allegazione e prova rigoroso, non potendo la contestazione limitarsi a generiche affermazioni di anomalia o incongruenza contabile.
Sei interessato ad approfondire i nuovi scenari?
Ne parleremo nel corso di formazione “Recupero Crediti nel settore Utilities: gestione degli asset, KPI, performance e peculiarità normative”, organizzato da CvLAB in collaborazione con La Scala Formazione in programma a Maggio 2026.
Visita la pagina per i dettagli sul programma del corso e approfitta dello sconto per le iscrizioni multiple: https://creditvillage.news/cvlab/corsi/recupero-crediti-nel-settore-utilitie-gestione-degli-asse-kpi-performance-peculiarita-normative/
“Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016) […] In difetto di tali allegazioni, opera la presunzione di corretto funzionamento del contatore e, conseguentemente, non può essere revocata in dubbio la debenza dei corrispettivi indicati nelle fatture emesse dal fornitore”.
Trib. Firenze, sent. 18 febbraio 2026, n. 874
Con la sentenza n. 874 del 18 febbraio 2026, il Tribunale di Firenze si pronuncia in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi relativi a fornitura di energia elettrica, ribadendo i principi in materia di riparto dell’onere della prova nei contratti di somministrazione con misurazione dei consumi tramite contatore elettronico.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore per il pagamento di fatture insolute relative a due punti di prelievo. L’opponente deduceva, da un lato, la difformità tra l’offerta commerciale richiesta e quella attivata; dall’altro, l’inattendibilità dei consumi fatturati, evidenziando la sostituzione del contatore per malfunzionamento del display e l’alternarsi di fatture e ricalcoli.
Il Tribunale, dopo avere richiamato il principio secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova grava sull’opposto, quale attore in senso sostanziale, affronta il nodo centrale della controversia: la contestazione dei consumi.
In linea con la giurisprudenza di legittimità, il giudice ribadisce che le rilevazioni del contatore sono assistite da una presunzione semplice di veridicità. Ciò non comporta un privilegio probatorio in favore del fornitore: in caso di contestazione, questi è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di misurazione. Tuttavia, una volta fornita tale prova, grava sull’utente l’onere di dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dipesa da fattori esterni alla propria sfera di controllo.
Nel caso concreto, il fornitore aveva prodotto il contratto di somministrazione, la documentazione trasmessa dal distributore attestante la ricostruzione delle misure e le rettifiche effettuate, nonché l’estratto conto delle fatture insolute. La sostituzione del contatore, avvenuta a causa del malfunzionamento del display, non è stata ritenuta di per sé idonea a dimostrare l’inaffidabilità delle misurazioni, essendo stato documentato che il dispositivo continuava a trasmettere regolarmente i dati.
Per contro, l’opponente non aveva fornito allegazioni tecniche specifiche né elementi oggettivi atti a dimostrare la difformità tra consumi registrati e consumi effettivi. In tale contesto si colloca il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, qualificata come esplorativa: la CTU, osserva il giudice, non può supplire alla carenza di allegazioni circostanziate né trasformarsi in uno strumento sostitutivo dell’onere probatorio della parte.
La decisione si segnala proprio per questo profilo: la mera deduzione di anomalie, l’incremento dei consumi rispetto alla media o la presenza di ricalcoli non sono, di per sé, sufficienti a superare la presunzione di corretto funzionamento del contatore. Occorre una contestazione puntuale, supportata da elementi concreti e tecnicamente apprezzabili.
In conclusione, la sentenza conferma che, nei giudizi aventi ad oggetto forniture di energia elettrica, la presunzione di veridicità delle rilevazioni conserva una significativa forza applicativa. Pur restando formalmente qualificata come presunzione semplice, essa impone all’utente uno standard di allegazione e prova rigoroso, non potendo la contestazione limitarsi a generiche affermazioni di anomalia o incongruenza contabile.
Sei interessato ad approfondire i nuovi scenari?
Ne parleremo nel corso di formazione “Recupero Crediti nel settore Utilities: gestione degli asset, KPI, performance e peculiarità normative”, organizzato da CvLAB in collaborazione con La Scala Formazione in programma a Maggio 2026.
Visita la pagina per i dettagli sul programma del corso e approfitta dello sconto per le iscrizioni multiple: https://creditvillage.news/cvlab/corsi/recupero-crediti-nel-settore-utilitie-gestione-degli-asse-kpi-performance-peculiarita-normative/