Il Tribunale di Siracusa si è uniformato alla giurisprudenza maggioritaria, affermando la prevalenza della mediazione rispetto alla negoziazione assistita.
Quest’ultima è un accordo tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati, che si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere la controversia in modo amichevole; qualora si riesca a pervenire ad un accordo, il medesimo ha valore di titolo esecutivo.
Inoltre, la negoziazione assistita obbligatoria deve essere esperita prima di poter agire in giudizio in specifiche materie, quali il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento di somme fino a 50.000 euro.
Tuttavia, qualora una controversia sia soggetta alla mediazione obbligatoria, oltre che alla negoziazione assistita, chi intenda agire in giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione. In tale senso, si legge nella sentenza in commento: “Nel caso che ci occupa è obbligatoria la mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.lgv. n° 28/2010. L’obbligatorietà di due strumenti deflattivi delle controversie entrambe obbligatorie, fanno propendere la giurisprudenza per la prevalenza della mediazione che, rispetto alla negoziazione assistita che si svolge con la presenza dei due avvocati, ha una maggiore garanzia costituita dalla presenza di un soggetto terzo che è la figura del mediatore”.
Dunque, la mediazione risulta lo strumento stragiudiziale da preferire, perché prevede la partecipazione, oltre che delle parti e dei loro avvocati, di una terza persona imparziale, che può favorire la conciliazione.
Chiariti tali principi, il giudice catanese ha comunque dichiarato improcedibile il giudizio, per mancato avveramento della condizione di procedibilità, poiché la mediazione si era svolta senza la partecipazione di parte ricorrente. Infatti: “(…) passando ad esaminare la mediazione che si è svolta tra le parti, si deve purtroppo osservare che neanche essa si è svolta in maniera tale da rispettare la condizione di procedibilità. Invero, pur invitate le parti alla mediazione l’Avv. xxx difensore di parte ricorrente si presentava solo al primo incontro e non si presentava al secondo incontro senza portare alcuna giustificazione. Non vi è alcuna procura speciale nel procedimento di mediazione e le parti ricorrenti erano assenti. L’assenza della parte attrice fa venir meno la condizione di procedibilità che pertanto non può dirsi avverata”.
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Inoltre, la negoziazione assistita obbligatoria deve essere esperita prima di poter agire in giudizio in specifiche materie, quali il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento di somme fino a 50.000 euro.
Tuttavia, qualora una controversia sia soggetta alla mediazione obbligatoria, oltre che alla negoziazione assistita, chi intenda agire in giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione. In tale senso, si legge nella sentenza in commento: “Nel caso che ci occupa è obbligatoria la mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.lgv. n° 28/2010. L’obbligatorietà di due strumenti deflattivi delle controversie entrambe obbligatorie, fanno propendere la giurisprudenza per la prevalenza della mediazione che, rispetto alla negoziazione assistita che si svolge con la presenza dei due avvocati, ha una maggiore garanzia costituita dalla presenza di un soggetto terzo che è la figura del mediatore”.
Dunque, la mediazione risulta lo strumento stragiudiziale da preferire, perché prevede la partecipazione, oltre che delle parti e dei loro avvocati, di una terza persona imparziale, che può favorire la conciliazione.
Chiariti tali principi, il giudice catanese ha comunque dichiarato improcedibile il giudizio, per mancato avveramento della condizione di procedibilità, poiché la mediazione si era svolta senza la partecipazione di parte ricorrente. Infatti: “(…) passando ad esaminare la mediazione che si è svolta tra le parti, si deve purtroppo osservare che neanche essa si è svolta in maniera tale da rispettare la condizione di procedibilità. Invero, pur invitate le parti alla mediazione l’Avv. xxx difensore di parte ricorrente si presentava solo al primo incontro e non si presentava al secondo incontro senza portare alcuna giustificazione. Non vi è alcuna procura speciale nel procedimento di mediazione e le parti ricorrenti erano assenti. L’assenza della parte attrice fa venir meno la condizione di procedibilità che pertanto non può dirsi avverata”.
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