La Corte d’Appello di Milano è intervenuta su una questione di sempre rilevante impatto pratico: la procedura di mediazione è valida quando la parte non partecipi personalmente, ma tramite delegato munito di procura sostanziale?
Il giudizio traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito della quale la parte opponente eccepiva il mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010, contestando l’idoneità della procura rilasciata al legale intervenuto in mediazione.
I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, respinto l’eccezione, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.
La Corte, prima di tutto, ha ricordato che, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, la parte poteva legittimamente farsi rappresentare in mediazione mediante procura speciale sostanziale, distinta dalla procura alle liti e non soggetta ad autenticazione notarile. Tale principio è stato anche affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15329/2019, la quale ha altresì precisato che “ciò che rileva, ai fini del valido conferimento della procura sostanziale, è che – al delegato – siano stati conferiti ampi poteri, senza limitazioni, per potere conciliare e che il medesimo sia a conoscenza dei fatti controversi”.
Nel caso di specie, parte opposta conferiva espressa procura al proprio legale, diversa dalla procura alle liti, per partecipare all’incontro di mediazione e tale scrittura privata doveva ritenersi idonea a rappresentare la parte, alla luce sia delle disposizioni vigenti sia dell’insegnamento della Suprema Corte.
Tanto chiarito, la Corte d’Appello di Milano ricorda che “secondo l’orientamento interpretativo che appare preferibile, a tali fini, la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto da compiere da parte del rappresentante (art. 1392 c.c.). Quindi – in linea generale – l’autenticazione della sottoscrizione del delegante (da parte del Notaio o di altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato) non si rende necessaria, salvo che sia prevista dalla legge in relazione all’atto da compiere – come, ad esempio, ai fini della sua trascrizione ex art. 2643 c.c. Tale interpretazione è avvalorata dal disposto di cui all’art. 3, comma 3, d. lgs. 28/2010 (in vigore nell’anno 2020) … L’opposta interpretazione – così come auspicata da parte appellante – e cioè la necessaria autenticazione della sottoscrizione del delegante posta in calce alla procura sostanziale rilasciata al delegato, non appare convincente, in quanto non era prevista dalla Legislazione illo tempore vigente, né appare conforme alla disciplina codicistica in tema di “procura”.
In altre parole, la procura sostanziale deve avere la stessa forma dell’atto da compiere: poiché gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità, è sufficiente una scrittura privata non autenticata, salvo il caso in cui l’accordo conciliativo debba essere trascritto.
Significativo è, quindi, il richiamo al correttivo Cartabia (d.lgs. 164/2024), che ha espressamente previsto la sufficienza della delega con firma non autenticata, confermando sul piano normativo l’impostazione già adottata dalla giurisprudenza per il regime previgente.
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La Corte d’Appello di Milano è intervenuta su una questione di sempre rilevante impatto pratico: la procedura di mediazione è valida quando la parte non partecipi personalmente, ma tramite delegato munito di procura sostanziale?
Il giudizio traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito della quale la parte opponente eccepiva il mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010, contestando l’idoneità della procura rilasciata al legale intervenuto in mediazione.
I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, respinto l’eccezione, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.
La Corte, prima di tutto, ha ricordato che, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, la parte poteva legittimamente farsi rappresentare in mediazione mediante procura speciale sostanziale, distinta dalla procura alle liti e non soggetta ad autenticazione notarile. Tale principio è stato anche affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15329/2019, la quale ha altresì precisato che “ciò che rileva, ai fini del valido conferimento della procura sostanziale, è che – al delegato – siano stati conferiti ampi poteri, senza limitazioni, per potere conciliare e che il medesimo sia a conoscenza dei fatti controversi”.
Nel caso di specie, parte opposta conferiva espressa procura al proprio legale, diversa dalla procura alle liti, per partecipare all’incontro di mediazione e tale scrittura privata doveva ritenersi idonea a rappresentare la parte, alla luce sia delle disposizioni vigenti sia dell’insegnamento della Suprema Corte.
Tanto chiarito, la Corte d’Appello di Milano ricorda che “secondo l’orientamento interpretativo che appare preferibile, a tali fini, la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto da compiere da parte del rappresentante (art. 1392 c.c.). Quindi – in linea generale – l’autenticazione della sottoscrizione del delegante (da parte del Notaio o di altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato) non si rende necessaria, salvo che sia prevista dalla legge in relazione all’atto da compiere – come, ad esempio, ai fini della sua trascrizione ex art. 2643 c.c. Tale interpretazione è avvalorata dal disposto di cui all’art. 3, comma 3, d. lgs. 28/2010 (in vigore nell’anno 2020) … L’opposta interpretazione – così come auspicata da parte appellante – e cioè la necessaria autenticazione della sottoscrizione del delegante posta in calce alla procura sostanziale rilasciata al delegato, non appare convincente, in quanto non era prevista dalla Legislazione illo tempore vigente, né appare conforme alla disciplina codicistica in tema di “procura”.
In altre parole, la procura sostanziale deve avere la stessa forma dell’atto da compiere: poiché gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità, è sufficiente una scrittura privata non autenticata, salvo il caso in cui l’accordo conciliativo debba essere trascritto.
Significativo è, quindi, il richiamo al correttivo Cartabia (d.lgs. 164/2024), che ha espressamente previsto la sufficienza della delega con firma non autenticata, confermando sul piano normativo l’impostazione già adottata dalla giurisprudenza per il regime previgente.
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