Sembra ancora lontano il successo dell’accordo sui debiti fiscali introdotto nel Codice della crisi d’impresa e attivo dal 24 settembre 2024. A segnalarlo sono i dati riportati da Il Sole 24 Ore, che evidenziano un avvio tutt’altro che dinamico: solo 3 procedure concluse positivamente a fronte delle 169 proposte presentate nel primo anno di operatività.
Secondo il quotidiano, dietro questo impiego ancora limitato si celano alcune criticità che, pur essendo ritenute facilmente superabili, stanno frenando lo strumento. La prima riguarda la relazione sulla veridicità dei dati aziendali, che deve accompagnare la proposta e sulla quale si registrano dubbi sulla competenza del soggetto chiamato a redigerla.
A questa si aggiunge il tema della fattibilità del piano di risanamento, non esplicitamente richiesta dalla norma ma considerata dalle agenzie fiscali un elemento necessario per valutare la reale convenienza della proposta.
Infine, la disposizione non chiarisce a quale data debbano essere riferiti i debiti tributari oggetto dell’accordo, creando incertezza applicativa che, secondo gli esperti, potrebbe essere agevolmente risolta con un coordinamento più preciso delle regole.
Sembra ancora lontano il successo dell’accordo sui debiti fiscali introdotto nel Codice della crisi d’impresa e attivo dal 24 settembre 2024. A segnalarlo sono i dati riportati da Il Sole 24 Ore, che evidenziano un avvio tutt’altro che dinamico: solo 3 procedure concluse positivamente a fronte delle 169 proposte presentate nel primo anno di operatività.
Secondo il quotidiano, dietro questo impiego ancora limitato si celano alcune criticità che, pur essendo ritenute facilmente superabili, stanno frenando lo strumento. La prima riguarda la relazione sulla veridicità dei dati aziendali, che deve accompagnare la proposta e sulla quale si registrano dubbi sulla competenza del soggetto chiamato a redigerla.
A questa si aggiunge il tema della fattibilità del piano di risanamento, non esplicitamente richiesta dalla norma ma considerata dalle agenzie fiscali un elemento necessario per valutare la reale convenienza della proposta.
Infine, la disposizione non chiarisce a quale data debbano essere riferiti i debiti tributari oggetto dell’accordo, creando incertezza applicativa che, secondo gli esperti, potrebbe essere agevolmente risolta con un coordinamento più preciso delle regole.