Banche, Originator e Imprese Dalla Redazione Investor, servicer e debt buyer NPL e crediti deteriorati

La Direttiva NPLs: analisi dei requisiti di trasparenza e stato di recepimento dagli Stati Membri dell’Unione Europea

La Direttiva (UE) 2021/2167 (“Direttiva NPLs” o “Direttiva”) è stata adottata il 24 novembre del 2021 con lo scopo di creare il contesto adeguato affinché gli enti creditizi possano affrontare la questione dei crediti deteriorati iscritti nei rispettivi bilanci, e ridurre così il rischio di un loro accumulo in futuro. Data l’interconnessione dei sistemi bancari e finanziari nell’Unione Europea, in cui gli enti creditizi operano in più giurisdizioni e Stati Membri, un adeguato controllo del rischio derivato dai crediti deteriorati è una priorità.

Infatti, la Direttiva NPLs fu una delle misure di risposta dell’Unione Europea al Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa preparato dal Consiglio dell’Unione Europea a luglio del 2017. In questo piano, il Consiglio ha invitato diversi enti a prendere misure adeguate ad affrontare ulteriormente l’elevata quantità di crediti deteriorati nell’Unione ed evitare il loro possibile accumulo in futuro. Il piano d’azione delineava un approccio complessivo incentrato su una serie di azioni complementari in quattro settori:

  1. vigilanza e regolamentazione bancarie;
  2. riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti;
  • sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; e
  1. promozione della ristrutturazione del sistema bancario.

Dall’emissione del Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa, la Commissione Europea ha valutato in modo costante l’attuazione del piano, risultando nella pubblicazione di quattro relazioni sui progressi compiuti: il 18 gennaio del 2018 (prima relazione); il 14 marzo del 2018 (seconda relazione); il 28 novembre del 2018 (terza relazione) ed il 12 giugno del 2019 (quarta relazione). La quarta relazione evidenziava che il piano d’azione di 2017 era stato generalmente attuato con successo.

In dicembre del 2020, l’Unione Europea ha presentato un nuovo piano che puntava ad affrontare i crediti deteriorati successivamente alla pandemia COVID-19, in particolare, per quanto riguarda all’accesso al credito da parte delle imprese e le famiglie. Il piano di 2020 è stato seguito da una consultazione della Commissione Europea centrata sulla trasparenza e l’efficienza dei mercati secondari per crediti deteriorati. Nella consultazione, emessa a giugno del 2021, la Commissione cercava di raccogliere l’opinione degli attori del mercato sugli ostacoli esistenti per il funzionamento giusto dei mercati secondari e sulle misure che la Commissione potrebbe prendere per promuovere questi mercati migliorando la quantità, qualità e comparabilità dei dati su crediti deteriorati.

A giugno del 2021 ha cominciato anche il lavoro del “NPL Advisory Panel”, creato dalla Commissione Europea come gruppo informale per darle consiglio sulle misure per lo sviluppo dei mercati secondari di crediti deteriorati.

Finalmente, la Direttiva NPLs è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’8 dicembre del 2021 ed è devenuta efficace il 28 dicembre del 2021. La Direttiva NPLs prevede il quadro normativo per la vendita, compra e gestione di crediti deteriorati, istituendo un quadro e requisiti comuni per:

  • i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti (Titolo II);
  • gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione (Titolo III).

In particolare, la Direttiva NPLs impone nuovi requisiti di trasparenza alle banche che vendano crediti deteriorati. L’articolo 15 della Direttiva determina i dettagli dell’informativa prescritta, ex ante ed ex post della vendita.

Il presente articolo intende offrire una breve analisi degli obblighi di trasparenza applicabili agli enti creditizi sotto la Direttiva NPLs e la loro normativa di sviluppo, specificamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva NPLs per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario. L’articolo rapporta anche brevemente sullo stato di recepimento della Direttiva negli Stati Membri dell’Unione Europea, facendo riferimento alla normativa di recepimento adottata in Italia.

 

  1. Requisiti di trasparenza sotto la Direttiva NPLs

 

A) L’articolo 15 della Direttiva

La Direttiva esige agli enti creditizi fornire ai potenziale acquirente di crediti le informazioni necessarie relative (i) ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, (ii) al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, (iii) alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto. Le informazioni dovranno essere messe a disposizioni dei potenziali acquirenti di conformità con il contenuto ed il formato prescritto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083.

La motivazione per la divulgazione di queste informazioni ai potenziali acquirenti è che prima di acquistare crediti deteriorati, i potenziali acquirenti dovrebbero avere accesso a informazioni granulari a livello di singolo contratto di credito, riguardanti il contratto di credito deteriorato stesso, la controparte, le garanzie reali, le garanzie, le procedure legali e di esecuzione e la cronologia dei recuperi e dei rimborsi antecedenti.

Dopo la vendita di crediti deteriorati, gli enti crediti dovranno anche fornire all’autorità del suo Stato Membro ed alle autorità competenti nello Stato Membro ospitante i seguenti informazioni:

  1. l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o, laddove tale identificativo non esista:
    1. l’identità dell’acquirente di crediti o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
    2. l’indirizzo dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19;
  2. il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato trasferiti;
  3. il numero e dell’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o dei contratti di credito deteriorato trasferito;
  4. se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato, o i contratti di credito deteriorato stessi, conclusi con i consumatori e i tipi di attività a garanzia dei contratti di credito deteriorato, ove pertinente.

La scadenza per l’informativa elencata sopra è semestrale o, se richiesto dall’autorità, trimestrale.

 

B) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 stabilisce i modelli di dati che gli enti creditizi dovrebbero utilizzare per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati -compresi i trasferimenti ad altri enti creditizi-, ed include in aggiunta disposizioni sulle procedure operative per la comunicazione delle informazioni e sul trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate.

Il regolamento si applica alle vendite e ai trasferimenti da parte di enti creditizi stabiliti nell’Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate a norma dell’articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che tali enti creditizi detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano i criteri temporali di cui all’articolo 16, paragrafo 7, della Direttiva NPLs.

Per consentire ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati di esercitare la due diligence finanziaria e di valutare i contratti di credito deteriorati prima di concludere un’operazione di compravendita e di impegnarsi rispetto a un prezzo specifico, gli enti creditizi dovrebbero fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie in una fase sufficientemente precoce del processo di vendita. Tuttavia, tenuto conto del livello di dettaglio di tali informazioni e delle relative implicazioni in termini di riservatezza, gli enti creditizi dovrebbero fornire tali informazioni solo ai potenziali acquirenti che sono seriamente interessati ad acquistare i contratti di credito deteriorati in questione. Per motivi di protezione dei dati, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a fornire dati personali solo nei casi in cui sia necessario individuare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati.

Inoltre, gli enti creditizi dovrebbero pertanto determinare quali campi di dati debbano essere considerati riservati e dovrebbero fare in modo che tutte le informazioni riservate siano condivise attraverso canali sicuri e solo dopo la conclusione di adeguati accordi di riservatezza tra l’ente creditizio e il potenziale acquirente. Tali canali sicuri possono consistere in sale dati virtuali elettroniche, istituite dagli enti creditizi per consentire ai potenziali acquirenti l’accesso alle informazioni necessarie. Gli enti creditizi dovrebbero provvedere affinché tali sale dati virtuali soddisfino le norme settoriali applicabili in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati. Le informazioni dovrebbero trasferirsi in formato elettronico e leggibile meccanicamente.

 

  • I modelli di dati

I modelli di dati emessi tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 sono costituiti da cinque modelli relativi ai seguenti informazioni.

Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi devono fornire ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti:

a) Modello 1: controparte

Il Modello 1 comprende l’informazione necessaria per identificare la controparte fornitore, laddove la controparte può assumere il ruolo di debitore o di fornitore della protezione per i diversi contratti. La controparte può anche essere una persona fisica o giuridica. Inoltre, il modello 1 include campi di dati sullo stato giuridico del credito (risoluzione extragiudiziale, procedimento legale; nessuna azione legale o “extragiudiziale”) che sono più dettagliati nel modello 3.

b) Modello 3: contratto di credito

Il Modello 3 comprende informazioni sull’accordo contrattuale relativo al credito, compresi contratti di leasing e misure di concessione accordate. Inoltre, il modello 3 contiene informazioni su eventuali procedimenti legali inerenti al credito, compresi, ad esempio, lo stato giuridico, lo stato di avanzamento del procedimento legale e la data di avvio del procedimento legale.

c) Modello 4: garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Il modello 4.1 fornisce informazioni sulle garanzie reali, comprese le garanzie reali immobiliari e mobiliari, e sulle garanzie che garantiscono un credito. Inoltre, il modello contiene informazioni pertinenti su eventuali procedure di esecuzione applicabili.

Gli enti creditizi che sono locatari di un contratto di leasing forniscono informazioni sulle attività di leasing (ossia le attività consistenti nel diritto di utilizzo) rilevate nel loro bilancio conformemente ai principi contabili applicabili.

Gli enti creditizi forniscono inoltre il valore stimato più recente di eventuali garanzie reali prima o alla data limite. Il valore stimato più recente può essere calcolato internamente dall’ente creditizio o da un valutatore esterno. Gli enti creditizi forniscono l’ultima valutazione (interna o esterna), quando disponibile. Quando sono disponibili valutazioni sia interne che esterne, gli enti creditizi possono fornire al potenziale acquirente entrambi i valori con le relative date di valutazione.

 

d) Modello 4.2: garanzia ipotecaria

Il modello 4.2 è un add-on al modello 4.1. In caso di garanzie ipotecarie, gli enti creditizi forniscono le informazioni relative a “importo del mutuo ipotecario”, “grado del privilegio” e “credito di rango superiore secondo il modello 4.2.

 

e) Modello 5: cronologia della riscossione dei rimborsi

Il modello 5 fornisce informazioni sui dati storici relativi al rimborso di ciascun credito prima della data limite, compreso il caso in cui l’ente creditizio si sia avvalso di un agente di recupero esterno.

In aggiunta ai cinque modelli principali o “sostanziali”, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 provvede un sesto modello, cioè, il modello 2. Il modello 2 mette in relazione il modello 1 con gli altri modelli utilizzando identificativi univoci applicati ad ogni controparte, credito, garanzia ipotecaria e protezione. Ai fini dell’identificazione del credito deteriorato oggetto di un’operazione di vendita o di trasferimento, gli enti creditizi specificano tali identificativi alla data limite.

 

II Il recepimento della Direttiva

Gli Stati Membri dell’Unione Europea dovrebbero aver adottato e pubblicato entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva NPLs.

Tuttavia, secondo dati della Commissione Europea[1], a data 1° agosto del 2025, il recepimento in tutti gli Stati Membri non è stato ancora completato.

Secondo l’informazione della Commissione Europea, questa ha cominciato la procedura di infrazione contro quindici Stati Membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo. Le potenziali sanzioni per l’infrazione sono significative. Ad esempio, nel ricorso di infrazione davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presentato a marzo 2025 contro Spagna, la Commissione propone una sanzione economica di 15,5 milioni di euro[2].

Sebbene l’Italia non ha recepito la Direttiva entro il 29 dicembre 2023, ha adottato la normativa di recepimento a luglio 2024 tramite il decreto legislativo no.116 di 30 di luglio[3] (il “Decreto Legislativo”), il quale è entrato in vigore il 14 agosto 2024.

Il Decreto Legislativo contiene nel suo articolo 1 le modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 199 3, n. 385 (“Testo Unico Bancario”). Queste modifiche provvedono l’inclusione di un “Capo II – Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza”. Dopo il recepimento della Direttiva, il Testo Unico Bancario determina nel suo articolo 114.4 che le banche dovranno fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza.

Le banche dovranno trasmettere alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale – oppure con una frequenza maggiore se richiesto dalla Banca d’Italia-, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti.

A febbraio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato un provvedimento[4] attraverso il quale si apportano modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia concernenti “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, come successivamente modificate, con l’obiettivo di recepire la Direttiva NPLs.[5]

 

[1] https://finance.ec.europa.eu/credit-servicers-and-credit-purchasers-directive_en

[2] Bruselas pide a España 15,5 millones por no regular la venta de créditos morosos. Giornale El Confidencial, 12 agosto 2025. Disponibile sul sito web: https://www.elconfidencial.com/economia/2025-08-12/bruselas-espana-millones-venta-creditos-morosos_4187115/

[3] DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2024, n. 116 , disponibile nel sito web: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-08-13&atto.codiceRedazionale=24G00129&atto

[4] Disponibile sul sito web: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/2025.02.13/Provvedimento-della-Banca-dItalia-di-modifica-delle-disposizioni-di-trasparenza.pdf

[5] Il testo integrale delle disposizioni è disponibile sul sito web: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf

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